Offerta – Valutazione – Attribuzione punteggio unico anzichè punteggi singoli per ogni componente della Commissione di gara – Illegittimità – Conseguenze

TAR Brescia, 29.12.2016 n. 1790

2.2 Secondo il paragrafo 4 (pagina 18) del bando, “La commissione di gara attribuirà i punteggi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica considerando i parametri di valutazione ed i relativi criteri di attribuzione del punteggio sotto riportati. Il punteggio per ciascun parametro deriverà dalla media della valutazione espressa discrezionalmente da ciascun Commissario. La graduatoria sarà determinata sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente tra tutti i parametri sotto riportati”. Pertanto, ogni Commissario doveva assegnare un punteggio (compreso tra 0 e un valore massimo) a ciascuna delle 18 voci oggetto di esame (sub-parametri in cui erano articolati i parametri generali), e poi insieme avrebbero eseguito il calcolo della media: il risultato finale costituiva l’attribuzione numerica associata al sub-parametro.

2.3 E’ vero che un’attività collegiale dà luogo a un inevitabile scambio di informazioni e riflessioni, per cui il naturale dialogo tra Commissari comporta che ognuno di loro conosca le opinioni degli altri e subisca una certa “influenza”. (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I – 30/3/2015 n. 328). In questo contesto, si è riconosciuta la correttezza della procedura di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, nel caso di un verbale che riportava i punteggi assegnati a ciascuna concorrente, con indicazione del coefficiente espresso da ciascun Commissario in forma individuale, e successiva esibizione della media, del peso e del dato numerico finale. Questo T.A.R. ha affermato (cfr. sentenza Sezione 16/12/2015 n. 1726 confermata dal Consiglio di Stato, sez. V – 31/8/2016 n. 3743), che l’identità del voto numerico individuale (riconosciuto a ciascuna voce dai diversi Commissari) non risulta sufficiente a far presumere che la valutazione sia stata collegiale in violazione del metodo previsto dalla lex specialis, ben potendo l’omogeneità dipendere da una spontanea originaria coincidenza di opinioni, o realizzarsi per confronto e discussione, in presenza di un Collegio perfetto ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, nel quale i Commissari non esprimono i rispettivi giudizi in modo segreto (cfr. sentenza T.A.R. Basilicata – 8/7/2015 n. 399, che risulta appellata, e la giurisprudenza dalla stessa richiamata).

2.4 Nella specie appena esaminata, tuttavia, dal verbale di gara formato il 26/7/2016 (e riferito alla seduta del 21/7/2016), non si evince l’articolazione di un corretto percorso di attribuzione del valore ai sub-parametri qualitativi, essendo esposto il solo punteggio finale. In buona sostanza, non risulta che l’assegnazione dei punteggi sia avvenuta seguendo le regole dettate dalla lex specialis e, in particolare, che ciascun Commissario abbia formulato un proprio voto sui singoli elementi delle offerte e sia stata poi calcolata la media: al contrario, i documenti di gara comprovano che la prescrizione procedimentale è rimasta inosservata, laddove è stato inserito un unico dato finale senza specificare i punteggi individuali. Alla luce di quanto riportato nel verbale, i 3 membri hanno concordato un valore numerico uniforme per ciascuna voce (con un’anticipata “fusione” dei giudizi), senza esprimere ovvero dare conto del voto assegnato in autonomia, e destinato a concorrere con gli altri a determinare la “media”. In presenza della clausola del bando secondo la quale il coefficiente dell’elemento di valutazione deriva dalla media dei coefficienti che devono essere attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari nessuno escluso, non può valere il principio in base al quale gli apprezzamenti dei questi ultimi sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 27/4/2015 n. 2159). Anche se la giurisprudenza ha riconosciuto alla separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Consiglio di Stato, sez. V – 8/9/2015 n. 4209) – è evidente che si deve dissentire da tale conclusione quando è la legge di gara a imporre una puntuale esibizione dei punteggi per ogni singolo componente della Commissione, secondo un iter procedimentale idoneo a garantire la massima trasparenza (requisito che si accompagna all’imparzialità) dell’azione amministrativa.

2.5 Né può soccorrere la “rilettura”, per cui (cfr. verbale della Commissione) “al termine dell’attribuzione dei punteggi saranno verificati in seconda lettura tutti gli aspetti considerati degni di un supplemento di valutazione”. Il predetto adempimento, messo in luce dalla resistente CUC nella memoria di costituzione, non consente certamente di desumere l’attività compiuta dai Commissari singolarmente.

2.6 Infine, non assume un valore giuridicamente rilevante il brogliaccio in formato excel detenuto da uno dei Commissari e prodotto in atti (doc. 16 CUC), dato che la mancata allegazione al verbale ufficiale non permette di desumere la “certezza” della sua provenienza, né offre sufficienti garanzie di genuinità e attendibilità.

3. La fondatezza della seconda doglianza (di natura “caducante” dell’intera gara) preclude al Collegio di proseguire nell’esame dei motivi aggiunti, che investono la valutazione del progetto tecnico. L’accoglimento del motivo n. II “assorbe” quelli sviluppati ex post, che afferiscono all’attività valutativa della Commissione, che è stata già dichiarata radicalmente illegittima. Del resto, detta conclusione è la conseguenza della graduazione, ossia dell’ordine di enunciazione delle censure correlato alla differente consistenza dei propri interessi sostanziali, che vincola il giudice alla luce del principio dispositivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 18/2/2016 n. 649). Nello specifico, le censure sviluppate da ATI M. sono graduate in modo chiaro, puntuale ed esplicito, avvalendosi di numerazione decrescente (numeri I, II, III, IV), cosicché la trattazione di questo Tribunale è avvenuta in conformità.

4. A questo punto è necessario precisare le conseguenze della caducazione degli atti afferenti alla gara in esame. Dall’accoglimento della censura deriva, per il Comune, l’obbligo di rinnovare il confronto comparativo depurato dall’illegittimità riscontrata. In proposito, pur essendo consapevole dei principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 30/2012 (tesi a valorizzare il canone di conservazione degli atti giuridici), il Collegio osserva che il vizio accertato espone la procedura competitiva a un difetto di trasparenza, la cui conseguenza non può che essere la riedizione integrale della selezione.