Salario minimo, garanzia, mancato impegno da parte del concorrente, esclusione, legittimità

admin-seaCorte di giustizia europea, Sez. IV, 17.11.2015 n. C-115/14
(sentenza integrale)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 26 – Appalti pubblici – Servizi postali – Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico»

“78. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 26 della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l’esclusione, dalla partecipazione ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato da tale normativa, al personale che sarà assegnato all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato.
79. Dalla risposta fornita per la prima questione risulta che il suddetto articolo 26 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato da tale normativa, al personale che sarà assegnato all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto considerato. (…)
85. L’importanza del rispetto di tale norma vincolante ai fini della protezione minima risulta peraltro espressamente dal considerando 34 della direttiva 2004/18 in quanto quest’ultimo enuncia che, in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale in materia, in particolare, di condizioni di lavoro, il suddetto mancato rispetto può essere considerato dagli Stati membri una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell’operatore economico e può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
.

87. L’adeguatezza e la proporzionalità dell’esclusione di un operatore dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, quale l’esclusione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della LTTG, risultano altresì dal fatto che tale disposizione prevede espressamente che siffatta esclusione può essere applicata solo se, dopo aver invitato l’operatore interessato a completare l’offerta allegando a quest’ultima il suddetto impegno, egli, come nel procedimento principale, si rifiuti di ottemperarvi”.

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