Quesito: l’ art. 29 del dl 4/2022 prescrive, al comma 1, l’obbligatorieta’ dell’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 del d. lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo. alla luce del summenzionato articolo si chiede: quesito n. 1 se il mancato inserimento delle clausole suddette nei documenti di gara preclude in senso assoluto la possibilita’ di riconoscere la revisione dei prezzi o se e’ possibile sanare l’eventuale mancanza in sede di stipula contrattuale quesito n. 2 in assenza di specifiche previsioni con riguardo agli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del d. lgs. 50/2016, senza previa consultazione di piu’ operatori economici, si chiede se si possa ritenere che la clausola di revisione prezzi debba essere inserita nel contratto (stipulato dopo l’entrata in vigore del dl 4/2022) o se, pur in presenza di un solo operatore economico consultato, debba essere richiamata nella lettera di invito a formulare un ribasso.
Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, alla stregua dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dall’emergenza sanitaria globale SARS-COV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022), è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Tanto premesso, si evidenzia che con Atto del Presidente del 28 settembre 2022, l’ANAC, prendendo atto dell’annullamento d’ufficio della procedura di affidamento disposto da una Stazione Appaltante a causa dell’omesso inserimento, nella documentazione di gara, della clausola di revisione dei prezzi, già in vigore alla data di indizione della gara di appalto, ha ricordato che, per le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023, le stazioni appaltanti sono tenute all’inserimento della clausola revisionale prevista dalla normativa succitata.
Con riguardo, invece, all’ipotesi di affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici, in ossequio ad un’interpretazione letterale dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022, si ritiene obbligatorio l’inserimento anche nell’invito a presentare offerta della clausola revisionale di cui all’art. 106, comma 1, lett. a). (Parere MIMS n. 1529/2022)
RISORSE CORRELATE
- Opzione di proroga , proroga tecnica e rinnovo contrattuale : distinzione ai fini dell’ applicabilità della clausola di revisione prezzi (art. 120 d.lgs. 36/2023)
- Affidamento diretto : non è procedura di gara neppure se richiesti più preventivi e individuati criteri di aggiudicazione
- Revisione prezzi - Clausola obbligatoria - Non comporta il diritto dell' Appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale
- Aumento prezzo materiali - Mancata aggiudicazione per insostenibilità ed anti economicità dell’ opera - Compensazione e revisione prezzi - Meccanismi eccezionali - Non incidenza (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Istanza di revisione prezzi - Prima della stipulazione del contratto - Non supportata da alcuna previsione legale (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Bando Tipo aggiornato con clausole revisione prezzi , PNRR parità di genere e generazionale , persone con disabilità
- Art. 106, (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)