
Intervenendo in merito ad un servizio di raccolta, trasporto e gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani l’ANAC ha ribadito che non va invitato l’operante uscente se si utilizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, serve la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Questo sia nei contratti pubblici sotto soglia, sia in quelli superiori alle soglie comunitarie.
Il richiamo di ANAC mira a garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per più operatori economici. A tal fine è necessario non invitare l’operatore uscente, se non si procede a gara pubblica – che resta, comunque, la via maestra – ma si opta per una procedura negoziata. “L’affidamento o il reinvito all’operatore uscente hanno carattere eccezionale”, osserva ANAC “e richiedono un onere motivazionale più stringente”.
Il Comune aveva motivato il reinvito del gestore uscente con la soddisfazione maturata nella gestione del servizio, nei tempi e con i costi pattuiti; oltre al fatto che non era stato facile trovare alternative.
ANAC ha insistito sul fatto che il principio di rotazione costituisce un necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, evitando formazione di rendite di posizione. Inoltre, secondo ANAC, stimolando la concorrenza l’amministrazione arriva a ottenere servizi ancora migliori, e a spuntare in molti casi prezzi più bassi. Ad ogni modo, se le caratteristiche del mercato e l’esiguità del numero di operatori economici interessati portassero a ricorrere alla procedura negoziata, tale deroga va comunque espressamente motivata. Proprio per la sua eccezionalità.
Infine ANAC suggerisce alle amministrazioni di svolgere consultazioni preliminari di mercato al fine di produrre offerte più efficaci nel soddisfare il bisogno pubblico. Questo consentirebbe di ridurre il rischio di gare deserte, rappresentando un esercizio di leale collaborazione fra pubblico e privato. ANAC conclude ricordando poi che la proroga sia un istituto assolutamente eccezionale, a cui è possibile ricorrere soltanto per cause determinate da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell’amministrazione. Certamente non per volontà del Comune di non fare la gara, o di mantenere il gestore precedente.
Parere funzione consultiva n. 1 del 27 ottobre 2021
fonte: sito ANAC
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