Consiglio di Stato, sez. VI, 20.07.2020 n. 4629
Ritenuto che l’appello sia infondato, in quanto:
– in linea di fatto, risulta documentalmente comprovato che la lettera d’invito a negoziare era stata preceduta dall’avviso di un’indagine di mercato pubblicato ai sensi dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 sulla home page del sito istituzionale del Comune (…) nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” (di cui al d.lgs. n. 33/2013 e alla l.reg. n. 16/2016) «per l’individuazione di soggetti da invitare per l’affidamento mediante procedura negoziata del seguente servizio: (…);
– al punto 9 dell’avviso come sopra pubblicato era specificato che, qualora fossero state presentate richieste di invito in numero inferiore a cinque – come nel caso di specie, nel quale erano pervenute solo le due richieste delle odierne parti processuali –, sarebbero stati invitati a presentare l’offerta attraverso il portale telematico tutti coloro che avessero manifestato interesse e fossero stati in possesso dei prescritti requisiti, con onere di registrazione al portale telematico prima della scadenza del termine fissato per la manifestazione dell’interesse (v. doc. 4, cit.);
– con ciò, la procedura risulta essere stata aperta a tutti gli operatori del mercato di riferimento, con la conseguenza che il TRGA ha correttamente escluso la natura ristretta della procedura all’esame, essendo irrilevante la circostanza che, all’esito dell’avviso di indagine di mercato ritualmente pubblicato, avessero manifesto interesse solo due imprese, unicamente rilevando che l’amministrazione non abbia effettuato un affidamento diretto (che pure sarebbe stato legittimo, dato l’importo del servizio) né abbia rivolto un invito ad alcuni operatori economici discrezionalmente selezionati, ma abbia demandato al mercato l’individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria offerta per la prestazione del servizio;
– secondo la giurisprudenza amministrativa (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 25 aprile 2020, confermativa di una sentenza del TAR-Lombardia reiettiva di analogo ricorso proposto dal Consorzio odierno appellante avverso analoga gara svoltasi in Lombardia con analoghe modalità), in siffatte fattispecie, trattandosi di procedure aperte, non è applicabile il principio di rotazione sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 (v., nello stesso senso, anche il punto 3.6 delle lineee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii. adottate ai sensi dell’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 50/2016);
– il TRGA ha, pertanto, correttamente affermato la legittimità dell’aggiudicazione del servizio de quo all’odierna appellata, sebbene la stessa fosse l’affidataria uscente;
RISORSE CORRELATE
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- Rotazione ? Dipende dalla natura della procedura. Differenza tra negoziata in senso stretto e procedura comunque aperta al mercato
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- Rotazione : non si applica se previsto invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Situazione di controllo e di influenza tra il gestore uscente e l'impresa nuova aggiudicataria - Rotazione - Va applicata (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Acquisti "sotto soglia": parere in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti
- Rotazione - Non opera in modo assoluto ed inderogabile - Ampia diramazione di inviti - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Verifica sulla corretta applicazione del principio di rotazione con riferimento a tutte le procedure di gara indette entro un arco temporale (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione in caso di controllo societario o di "riconducibilità" (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione – Gestore uscente – Applicazione - Anche se individuato con gara aperta - Eccezione (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligo di escludere il gestore uscente - Non sussiste (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Affidatario uscente - Non rappresenta un requisito di idoneità professionale; 2) Rotazione - Deroga - Motivazione a posteriori - Illegittimità (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Sotto soglia - Clausola di automatica esclusione del gestore uscente - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
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- Principio di rotazione - MEPA - Partecipazione consentita a tutti gli operatori economici abilitati - Equivale a procedura aperta - Derogabilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata MEPA senza limitazione degli inviti - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata "sotto soglia" - Previo Avviso pubblico per manifestazione di interesse e senza restrizione degli inviti - Equivale a procedura aperta - Principio di rotazione - Non opera (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Richiesta di offerta (RDO) - Equivale a procedura aperta al mercato - Rotazione - Deroga - Legittimità - Affidamento al gestore uscente - Possibilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Non può costituire ulteriore causa di esclusione - Rileva il numero di operatori economici che hanno effettivamente chiesto di partecipare alla gara - Necessità di garantire concorrenza e contenimento della spesa pubblica (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione legittima se la Stazione appaltante non effettua un affidamento diretto, né una limitazione degli inviti agli operatori economici che presentano manifestazione di interesse - Specie in caso di utilizzo del minor prezzo - Motivazione - Non occorre (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)