Secondo una giurisprudenza ormai sostanzialmente stabilizzata le ipotesi in cui, in via eccezionale, risultano possibili affidamenti in deroga al principio di rotazione sono individuate come segue: “il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta (nel caso in cui decida per l’affidamento mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182, con l’ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la Delib. 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4), e comunque, è principio che non opera per il caso in cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1421; V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654; V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’Anac, approvate con Delib. n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con Delib. n. 636 del 10 luglio 2019, spec. 3.6)” (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2525 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il generico riferimento al fatto che il precedente gestore abbia “svolto il servizio in essere in modo diligente, professionale e affidabile” non viene poi ovviamente ad integrare quel “particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale” (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2525) che, per la giurisprudenza richiamata, permette di derogare al principio di rotazione, così come insufficiente a giustificare detta deroga risulta il fatto che si trattasse dell’offerta più “più vantaggiosa per economicità ed efficacia in termini di prestazioni richieste come servizi”.
RISORSE CORRELATE
- Procedura ristretta : non si applica il principio di rotazione
- Principio di rotazione e richiesta di invito da parte di un operatore economico che sia venuto a conoscenza della gara
- Il principio di rotazione si estende anche alle concessioni ?
- Principio di rotazione - Deroga - Possibilità - Occorre adeguata , puntuale e rigorosa motivazione (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione : non trova applicazione quando la Stazione Appaltante procede attraverso un avviso pubblico aperto (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Limiti applicativi del principio di rotazione (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento diretto - Ordine di Acquisto (ODA) su MEPA - Principio di rotazione - Applicazione - Omogeneità delle prestazioni oggetto del contratto - Necessità
- Principio di rotazione - Deroga - Motivazione - Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente contratto e competitività del prezzo offerto
- Principio di rotazione : applicazione in caso di affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni
- Principio di rotazione ed affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni
- Principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia ai sensi del Decreto Semplificazioni
- Procedura negoziata e principio di rotazione: secondo ANAC non va invitato il gestore uscente
- Principio di rotazione - Deroga - Procedura aperta o senza limite di inviti - Sufficiente la pubblicazione sulla piattaforma regionale (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione ? Dipende dalla natura della procedura. Differenza tra negoziata in senso stretto e procedura comunque aperta al mercato
- Principio di rotazione – Gestore uscente – Divieto di invito – Deroga – Necessaria puntuale motivazione - Anche in caso di manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione in caso di elenco fornitori suddiviso per fasce di importo (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione : non si applica se previsto invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Indagine di mercato - Manifestazioni di interesse in numero inferiore al minimo indicato nell'Avviso - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Affidatario temporaneo in attesa della conclusione della gara - Applicabilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Non opera in modo assoluto ed inderogabile - Ampia diramazione di inviti - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione in caso di controllo societario o di "riconducibilità" (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione – Gestore uscente – Applicazione - Anche se individuato con gara aperta - Eccezione (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligo di escludere il gestore uscente - Non sussiste (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Affidatario uscente - Non rappresenta un requisito di idoneità professionale; 2) Rotazione - Deroga - Motivazione a posteriori - Illegittimità (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Esclusione del gestore uscente - Anche se individuato con precedente gara aperta (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Sotto soglia - Clausola di automatica esclusione del gestore uscente - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - MEPA - Partecipazione consentita a tutti gli operatori economici abilitati - Equivale a procedura aperta - Derogabilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata MEPA senza limitazione degli inviti - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Richiesta di offerta (RDO) - Equivale a procedura aperta al mercato - Rotazione - Deroga - Legittimità - Affidamento al gestore uscente - Possibilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Non può costituire ulteriore causa di esclusione - Rileva il numero di operatori economici che hanno effettivamente chiesto di partecipare alla gara - Necessità di garantire concorrenza e contenimento della spesa pubblica (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione legittima se la Stazione appaltante non effettua un affidamento diretto, né una limitazione degli inviti agli operatori economici che presentano manifestazione di interesse - Specie in caso di utilizzo del minor prezzo - Motivazione - Non occorre (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Disapplicazione - Soltanto in caso di procedura aperta - Linee guida n. 4 - Interpretazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Non opera in caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti - Invito al gestore uscente - Non occorre motivazione specifica (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)
- Principio di rotazione - Non applicazione - In caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)
- Principio di rotazione - Non si applica in caso di affidamento tramite procedure ordinarie o aperte al mercato (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- MEPA - Rotazione - Invito RDO al gestore uscente - Illegittimità - Anche a seguito di avviso pubblico (art. 36 , art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento del contratto a titolo di risarcimento, in forma specifica, del danno derivante da illegittima applicazione del principio di rotazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligatorietà - Gestore uscente - Rileva il precedente contratto indipendentemente dalla procedura di affidamento (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)