TAR Napoli, 02.03.2022 n. 1425
Avuto riguardo ai limiti applicativi del principio di rotazione, condivisibile orientamento giurisprudenziale ne ha offerto una lettura di tipo funzionale aderendo così al dettato normativo specifico (Consiglio di Stato sez. V, 24/05/2021, n.3999 Consiglio di Stato , sez. V , 13/10/2020 , n. 6168), assumendo che «e’ ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate (di recente in tal senso Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate».
La ratio sottesa a tale impostazione giurisprudenziale si fonda sul confronto – non infrequente in materia di affidamento di contratti pubblici – tra i principi di favor partecipationis, posto a presidio della posizione del concorrente che sia gestore uscente del servizio, e di par condicio, che impone di evitare che la precedente esperienza maturata da quest’ultimo nella gestione proprio di quel servizio, possa determinare condizioni a sé favorevoli in punto di maggiore conoscenza di aspetti tecnici ed economici oggettivamente idonei a agevolarlo nel confronto concorrenziale.
L’idea da cui muove la citata giurisprudenza è stata quella di un’applicazione in senso relativo del principio di rotazione, tale da non imporlo tutte le volte in cui la posizione differenziata dell’affidatario uscente possa risultare “sterilizzata” da specifiche modalità di partecipazione alla nuova selezione o di valutazione delle offerte, così da rendere ininfluente quanto acquisito in termini esperienziali dal precedente affidamento.
Ne consegue che il principio di rotazione non occorre venga applicato alle procedure di selezione in cui l’accesso sia assicurato a tutti gli operatori del settore (procedura aperta), dal momento che la stazione appaltante non può riservare alcun trattamento di favore al gestore uscente rispetto ad altri concorrenti.
Tuttavia, l’esigenza di assicurare la par condicio, alla luce dell’incontestabile funzione proconcorrenziale del principio di rotazione, deve essere salvaguardata anche con riferimento a quanto può accadere nella fase di valutazione delle offerte o proposte, ove la mancata predeterminazione di regole oggettive di valutazione o preferenza delle stesse, può agevolare quell’operatore economico che abbia avuto una precedente specifica esperienza di gestione con la medesima stazione appaltante, soprattutto perché immediatamente precedente dal punto di vista temporale.
Invero, nel caso in cui la disciplina della selezione abbia riservato alla stazione appaltante un ampio potere di valutazione discrezionale sulle offerte, ciò rischierebbe in violazione della par condicio competitorum di far sopravanzare il concorrente gestore uscente in quanto maggiormente a conoscenza di specifici aspetti di erogazione del servizio che siano stati apprezzati e graditi dalla stazione appaltante e che potrebbero orientarlo rispetto ad altri operatori del settore a formulare soluzioni e condizioni economiche e tecniche di svolgimento che siano decisive in prospettiva dell’affidamento del nuovo periodo di gestione del servizio.
Di qui, la necessità che anche al verificarsi di simili condizioni il principio di rotazione impone di “sacrificare” la partecipazione del gestore uscente in favore della possibilità di accesso al mercato di altri operatori economici del settore.
Nel caso di specie, la procedura – non ordinaria – di selezione, sebbene rivolta a tutti gli operatori del settore in punto di partecipazione, rimetteva la valutazione delle proposte dei concorrenti interamente ad un giudizio di idoneità da parte della stazione appaltante, tuttavia in assenza di ogni aspetto che potesse essere oggettivamente e preventivamente apprezzabile, essendo stato ritenuto irrilevante l’elemento economico e decisivo quello di qualità tecnica, tuttavia anche questo privo della previsione del benchè minimo criterio oggettivo di valutazione.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
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- Affidamenti sotto soglia - Artificioso frazionamento - Rotazione
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- Principio di rotazione - Procedura senza limitazione al numero di inviti - Non trova applicazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia - Indagine di mercato - Manifestazioni di interesse in numero inferiore al minimo indicato nell'Avviso - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Situazione di controllo e di influenza tra il gestore uscente e l'impresa nuova aggiudicataria - Rotazione - Va applicata (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Affidatario temporaneo in attesa della conclusione della gara - Applicabilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Acquisti "sotto soglia": parere in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti
- Rotazione - Non opera in modo assoluto ed inderogabile - Ampia diramazione di inviti - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Verifica sulla corretta applicazione del principio di rotazione con riferimento a tutte le procedure di gara indette entro un arco temporale (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione in caso di controllo societario o di "riconducibilità" (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione – Gestore uscente – Applicazione - Anche se individuato con gara aperta - Eccezione (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Obbligo di escludere il gestore uscente - Non sussiste (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Affidatario uscente - Non rappresenta un requisito di idoneità professionale; 2) Rotazione - Deroga - Motivazione a posteriori - Illegittimità (art. 36 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Esclusione del gestore uscente - Anche se individuato con precedente gara aperta (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Sotto soglia - Clausola di automatica esclusione del gestore uscente - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Necessaria soltanto in caso di limiti agli inviti o di prequalificazione - Esclusione gestore uscente o invitato precedente - Non risponde all'interesse pubblico (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - MEPA - Partecipazione consentita a tutti gli operatori economici abilitati - Equivale a procedura aperta - Derogabilità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata MEPA senza limitazione degli inviti - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata "sotto soglia" - Previo Avviso pubblico per manifestazione di interesse e senza restrizione degli inviti - Equivale a procedura aperta - Principio di rotazione - Non opera (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 30, (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)