Principio di rotazione – Deroga – Motivazione – Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente contratto e competitività del prezzo offerto

TAR Napoli, 14.02.2022 n. 978

La dedotta violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 non sussista, avendo la Stazione Appaltante specificamente e adeguatamente motivato l’operata deroga al principio in parola, evidenziando nella determina a contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti” ([…] in tal senso depongono le Linee guida n.4 dell’ANAC e la prevalente giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n.2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n.505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n.94).

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