Occorre in premessa rilevare l’elevata discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nell’accertamento della sussistenza di illeciti professionali atti ad incrinare l’affidabilità della società partecipante alla gara, a mente dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, secondo il quale il motivo di esclusione si integra quanto “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. In tale contesto il giudizio al quale è chiamato questo Giudice assume una valenza del tutto estrinseca in quanto inteso soltanto a verificare l’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà ovvero macroscopici vizi di motivazione, in nessun caso potendo sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione. Invero l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 agosto 2020, n. 16, in relazione all’interpretazione dell’art. 80 suindicato, ha concluso nel senso che è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ogni valutazione sull’illecito professionale dell’operatore economico e sulla sua relativa gravità, dovendo l’Amministrazione stabilire se la pregressa condotta del partecipante possa minarne irrimediabilmente l’affidabilità e l’integrità, così da compromettere il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere fra la stazione appaltante ed il suo contraente. L’ulteriore e condivisibile giurisprudenza amministrativa ha anche ribadito il potere di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante nella valutazione dei comportamenti dell’operatore economico (così ex multis Cons. Stato, sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021 n. 1443; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 aprile 2021, n. 1069). In particolare, merita segnalare sul punto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 23 ottobre 2018, n. 2616, già richiamato sub. 9, reso sulla proposta di modifica delle “Linee guida n. 6 recanti ”, che in effetti ancora non ha visto definitivamente la luce. Peraltro, in tale parere condivisibilmente si afferma che nelle vicende contrattuali va riconosciuta all’Amministrazione la possibilità di valutare l’affidabilità soggettiva del concorrente (e potenziale contraente), quantomeno nella stessa misura in cui ciò è consentito a ciascun committente privato: e questo non certo a tutela di un agire “strategico-egoistico”, per definizione estraneo all’Amministrazione pubblica, ma per consentire a quest’ultima di fare “ciò che farebbe qualunque soggetto giuridico usando del buonsenso e della diligenza comune del buon padre di famiglia, ossia di non voler contrattare con chi non abbia in precedenza adempiuto correttamente alla sua prestazione e abbia dato luogo a seri problemi o addirittura a contenziosi”.
In relazione all’esercizio di tale discrezionalità operano pertanto “i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente» [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità professionale espresso dall’amministrazione in relazione all’allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell’abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell’esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all’attendibilità della scelta effettuata dall’amministrazione” (cfr. T.R.G.A., Trento, sentenza 2 febbraio 2022, n. 19; richiamata sentenza A.Pl. Cons. Stato n. 16 del 2020).
RISORSE CORRELATE
- Grave illecito professionale - Verifica articolata su due livelli - Comportamento pregresso e giudizio negativo prognostico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Onere di motivazione "attenuato" in caso di ammissione alla gara nonostante la presenza di un grave illecito professionale rilevante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Valutazione discrezionale della singola Stazione Appaltante - Non rilevano eventuali diverse valutazioni operate da altre Stazioni Appaltanti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali per inadempimento : possono essere dimostrati con ogni mezzo idoneo dalla Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali in presenza di circostanze di rilievo penale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : l' operatore economico concorrente non ha facoltà di scegliere i fatti da dichiarare
- Gravi illeciti professionali : la valutazione può essere fondata sugli atti di un' indagine penale , senza necessità di attendere il rinvio a giudizio o la condanna (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Controversia tra privati che non riguarda prodotti offerti in gara - Irrilevanza - Inidoneità ad incidere sull' affidabilità dell' operatore economico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Limite temporale di rilevanza dei gravi illeciti professionali (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Gravi illeciti professionali - Valutazione - Incidenza sui requisiti imprescindibili di integrità ed affidabilità del concorrente - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Esclusione - Adeguata motivazione - Necessità - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Limite (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Integrità ed affidabilità del concorrente - Valutazione limitata alla veste di operatore economico
- Gravi illeciti professionali : prescindono dall'esistenza di un contratto d'appalto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione per gravi illeciti professionali del socio sovrano - Contagio della società concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Dichiarazioni obbligatorie dell'operatore economico - Rientrano anche le informazioni non costituenti cause tipizzate di esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Condanne – Limite triennale di rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione - Rilevanza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Informazioni dovute alla Stazione appaltante - Comprendono tutti i fatti potenzialmente rilevanti della vita professionale del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto non autorizzato - Risoluzione contrattuale - Gravi illeciti professionali - Configurabilità - Esclusione da successiva gara - Previa valutazione Self cleaning (art. 80 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Grave infrazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Accertamento - Mezzi di prova; 2) Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Non sussiste quando la Stazione Appaltante ha avuto comunque conoscenza della pregressa vicenda professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali: soggetti sui quali va effettuata la valutazione e differenza con i motivi di esclusione
- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Contestazione - Giudizio pendente - Irrilevanza ai fini della valutazione sull'affidabilità dell'Operatore Economico - Pronuncia della Corte di Giustizia UE (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Desunti da notizie di stampa - Intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa - Inutilizzabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)