Gravi illeciti professionali: soggetti sui quali va effettuata la valutazione e differenza con i motivi di esclusione

A differenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – che fa espresso riferimento all’esclusione di cui ai precedenti commi 1 e 2 – il giudizio circa l’integrità ed affidabilità professionale di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) non concerne i soggetti titolari di specifiche cariche sociali di cui al comma 3,  ma “l’operatore economico”, sicché è necessario che la condanna ritenuta rilevante ai fini dell’esclusione riguardi condotte poste in essere nell’interesse dell’impresa concorrente o a suo vantaggio, e pertanto a questa direttamente riconducibili ex art. 5 del D. Lgs. 8.6.2001, n. 231 (cfr., in tal senso, TAR Genova, 22.10.2019 n. 805 e 12.07.2019, n. 613; TRGA Bolzano, 22.1.2019, n. 14; TAR Milano, 29.01.2018, n. 250).

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