Gravi illeciti professionali – Omessa dichiarazione – Esclusione – Adeguata motivazione – Necessità – Discrezionalità della Stazione Appaltante – Limite (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Torino, 02.12.2021 n. 1108

A tale riguardo, occorre preliminarmente chiarire che, in applicazione dei principi dettati dall’Adunanza Plenaria in tema di perimetrazione degli obblighi dichiarativi (in primis Cons. Stato Ad. Plen., 28/08/2020, n. 16), la fattispecie oggetto dell’odierna controversia non può che inquadrarsi all’interno delle ipotesi contemplate alla lett. c) del citato comma 5 dell’art. 80, nelle quali rientrano tutte le omissioni di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; la loro omissione, tuttavia, non determina l’automatismo espulsivo proprio dell’ipotesi residuale del falso dichiarativo di cui alla lett. f-bis), ma rimette alla stazione appaltante la valutazione sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico alla luce della circostanza omessa. L’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante in termini di individuazione delle condotte integranti gravi illeciti professionali trova, poi, un limite nella motivazione del provvedimento in cui dovrà essere dato adeguato conto dell’iter logico-giuridico seguito, e presuppone comunque il vaglio di rilevanza dell’omissione in considerazione della fisiologica indeterminatezza delle fattispecie cui è ancorata. Sulla necessità del concreto vaglio delle informazioni eventualmente omesse in caso di condanne penali non tipizzate quali cause escludenti, recentemente, ancora si è espressa la sentenza Cons. St. sez. V, n. 4574/2021.

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