Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2019 n. 2493
Con ulteriore doglianza, l’originaria ricorrente deduceva – reiterando la censura in questa sede – che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il RTI controinteressato in ragione della mancata dichiarazione di fatti suscettibili di apprezzamento ai fini della integrazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lvo n. 50/2016, il quale prevede che i soggetti che partecipano alle gare di appalto non debbano aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di contratti di appalto ovvero gravi errori professionali (…). Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Deve infatti osservarsi che, sulla base della disposizione invocata, la stazione appaltante esclude l’operatore economico dalla gara ove “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. E’ quindi evidente che i fatti suscettibili di apprezzamento, alla luce della stessa, devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all’impresa interessata, in atti / documenti dotati di un minimum di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla stazione appaltante la base probatoria (i “mezzi adeguati” di cui alla disposizione citata) al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale. Ebbene, tale livello di significatività probatoria non può ritenersi raggiunto dalle notizie di stampa (…): ciò sia in ragione della intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa, per sé considerata, sia in considerazione del fatto che non è allegato alcun elemento per ritenere che le notizie diffuse fossero ancora attuali alla data della presentazione dell’offerta (e tali, quindi, da generare in capo all’impresa interessata il predicato obbligo dichiarativo).
RISORSE CORRELATE
- Discrezionalità attribuita alla Stazione Appaltante nell’accertamento dei gravi illeciti professionali e limiti al sindacato da parte del Giudice Amministrativo
- Informativa antimafia sopravvenuta - Recesso dal contratto - Incameramento della garanzia definitiva - Attività vincolata (art. 80 , art. 103 , art. 109 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Controversia tra privati che non riguarda prodotti offerti in gara - Irrilevanza - Inidoneità ad incidere sull' affidabilità dell' operatore economico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Esclusione - Adeguata motivazione - Necessità - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Limite (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali pregressi - Periodo massimo di rilevanza ostativa alla partecipazione - E' di tre anni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente esclusione per irregolarità fiscale ormai sanata - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - False dichiarazioni o falsa documentazione - Motivo di esclusione da successive gare - Ipotesi tipiche - Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condotte, condanne e soggetti rilevanti - Individuazione - Omessa dichiarazione - Esclusione - Motivazione per relationem ad un parere di precontenzioso ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali - Accertamento - Iscrizione nel Casellario Informatico - Effetti e rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Onere di dichiarazione - Sussiste solo in caso di iscrizione nel Casellario ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Riguardano qualunque circostanza - Discrezionalità del concorrente - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)