Gravi illeciti professionali in presenza di circostanze di rilievo penale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 29.07.2022 n. 6697

2. Con un secondo motivo di censura, l’appellante lamenta violazione, in judicando, dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 27, comma 2 Cost., dell’art 6, comma 2, della CEDU, in una a difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto assoluto dei presupposti.
Avrebbe, segnatamente, errato il primo giudice nel ritenere legittima la immediata “sovrapposizione”, senza specifica istruttoria ed in difetto di autonomo e motivato apprezzamento, della valutazione amministrativa operata della stazione appaltante e di quella espressa dall’Autorità penale, con ciò facendo, in tesi, erroneamente coincidere la “gravità astratta” dei fatti integranti un reato con la “gravità concreta” postulata ai fini della imputazione, con esito espulsivo, dell’illecito professionale.
2.1. Il motivo è infondato.
Come noto, l’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 ha natura di norma aperta, comprensiva, tra l’altro, delle situazioni già previste dal legislatore comunitario come specifiche cause di esclusione ai sensi dell’art. 57, comma 4, lett. c), della direttiva n. 24/2014/UE.
Per l’effetto, la dimostrazione del grave illecito professionale – in presenza di circostanze di fatto di potenziale rilievo penale – non postula, a differenza di quanto accade nelle ipotesi, tassative, di cui al comma 1, ad effetto automaticamente espulsivo, la definitività del relativo accertamento, essendo solo rimesso alla stazione appaltante l’onere di puntuale ed adeguata acquisizione in sede istruttoria di adeguato apprezzamento di rilevanza, preceduta da effettivo contraddittorio endoprocedimentale con il soggetto interessato. […]

3. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censura la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 80, comma 5, lett. c), a seguito di una vicenda penale occorsa ad un soggetto di cui al comma 3 dello stesso art. 80.
3.1. Il motivo è infondato.
La sentenza ha ampiamente e diffusamente motivato la decisione assunta, ripercorrendo puntualmente la normativa comunitaria e nazionale in materia di illecito professionale e di operatore economico, con particolare riguardo all’art. 57, par. 4 e 6, nonché ai considerando nn. 14 e 101 della direttiva 24/2014 e all’art. 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con richiamo anche alle Linee Guida A.N.A.C. n. 6.
Ha, in proposito, con ragionamento corretto ed esente da censure, ritenuto che la condotta del Sig. -OMISSIS-, stante la sostanziale identità delle cariche sociali delle società -OMISSIS1- e -OMISSIS-, fosse imputabile anche alla società appellante, con conseguente legittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta a suo favore; e ciò sia valorizzando l’evidente identificazione sostanziale tra socio e società, per di più a socio unico, sia alla luce della immedesimazione organica tra la società e il titolare di cariche sociali. Si tratta, del resto, di una piana applicazione della c.d. teoria del contagio, in forza della quale una società può essere esclusa da una procedura di gara ex art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs.. n. 50/2016 per un grave illecito professionale commesso da un suo esponente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3507).
In proposito, importa ribadire come non sia necessario che la condotta penalmente rilevante sia stata commessa dalla persona fisica per un interesse proprio o per avvantaggiare la società, spettando alla stazione appaltante, come in effetti occorso nella vicenda in esame, valutare se l’illecito abbia o possa avere un riflesso sulla commessa pubblica (cfr. Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017 nella causa C-178/16, par. 34 e, in conformità, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3507).
Del resto – anche in relazione alla prospettata necessità di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia – importa ribadire che, per consolidato intendimento, tra le condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ai fini dell’esclusione dalla gara, vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull’affidabilità dell’impresa.
Tali condanne non potranno che essere riferite agli esponenti dell’impresa per mezzo dei quali la stessa agisce sul mercato o comunque tenuti, in ragione dei propri poteri di controllo, ad assicurare che la relativa attività si svolga nel rispetto delle norme di diritto vigenti. In questi termini, non rileva la circostanza che le condanne siano state irrogate ad un soggetto per fatti ed epoche in cui lo stesso era soggetto apicale di altra società, atteso che non è corretta la pretesa di distinguere concettualmente l’impresa (in quanto tale, un’entità puramente giuridica) dai soggetti – di cui all’art. 80 comma 3 – per il tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, la medesima impresa concretamente opera sul mercato. Deve quindi considerarsi l’intera esperienza professionale dei soggetti apicali mediante i quali la società opera, atteso che sono necessariamente questi a determinare il concreto comportamento dell’impresa sul mercato, pena l’elusione delle finalità di tutela pubblicistica perseguite dalla norma di legge (in termini, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 70 e Id., 12 marzo 2019, n. 1649.

4. Con distinto motivo di censura, in guisa obiettivamente ridondante, l’appellante censura la decisione di prime cure, nella parte in cui ha deciso che “l’applicazione di misure restrittive della libertà personale ben possa essere oggetto di valutazione ai fini della causa di esclusione in discussione quando la gravità dell’episodio lo giustifichi”, segnatamente allorché “una condotta di corruttela nell’ambito di un appalto pubblico afferisca alla attività professionale del soggetto”.
4.1. Il motivo è del tutto infondato.
La giurisprudenza è consolidata, come già evidenziato, nel riconoscere che spetta alla stazione appaltante, nel suo ampio margine di apprezzamento, l’individuazione dei gravi illeciti professionali in grado di ledere in concreto l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico. Il che deve segnatamente ribadirsi in presenza di pertinenti ed apprezzabili indizi di realtà penale, ancorché non oggetto di accertamento definitivo (Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2018, n. 6786, Id., 23 agosto 2018, n. 5040; Id., sez. V, 11 giugno 2018, n. 3592; Id., 3 aprile 2018, n. 2063).