Consiglio di Stato, sez. III, 02.05.2016 n. 1661
La mancata previsione di subpesi e sub punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione.
La possibilità di individuare sub criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è palese dall’espressione letterale “ove necessario” che figura all’art. 83, comma 4, del codice dei contratti.
La scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità che la legge le ha attribuito per meglio perseguire l’interesse pubblico.
La scelta è sindacabile in sede di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 18/06/2015, n. 3105).
RISORSE CORRELATE
- Sub criteri di valutazione - Mancanza - Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice - Punteggio numerico - Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sub criteri di valutazione delle offerte: quando sono necessari?
- 1) Sub criteri e sub punteggi - Mera eventualità - Discrezionalità della Stazione Appaltante; 2) Competenza tecnica dei singoli Commissari di gara - Interpretazione (art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Possibilità di introdurre sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara: condizioni
- Fissazione dei sub-criteri di valutazione: spetta alla lex specialis e non al seggio di gara (Art. 83)
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa