DURC – Regolarità contributiva e fiscale – Verifica – Nuova soglia – Importo – Decorrenza – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante (art. 30 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS – Prot. 41794 del 21.03.2018

Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Chiarimenti aggiuntivi.

La decorrenza dell’applicazione della nuova soglia di cinquemila euro, rispetto a quella precedente di diecimila
euro è fissata al 1 marzo 2018

Il riferimento normativo cardine è costituito dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che, per pronta consultazione, è di seguito trascritto nel testo attualmente vigente, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Di rilievo è la previsione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, l’articolo 80, comma 4 – modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – annovera tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la commissione di gravi violazioni, definitivamente accertate (in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, affermando, altresì, che costituiscono gravi violazioni “quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” (su siffatta previsione ‘espulsiva’ – in vigenza della disposizione, di analogo tenore, di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g, e comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4606 del 3 novembre 2016).

L’obbligo di verifica scaturente dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 va pure posto in relazione alla presenza degli elementi legittimanti l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 – come recentemente modificato dall’articolo 20,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 56/2017 – in base al quale “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.”

Peraltro, siffatto intervento sostituivo, benché con un orizzonte in parte diverso, è pure previsto dall’articolo 31, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Infatti, può porsi un problema di potenziale conflitto tra le norme appena richiamate, allorché, in sede di pagamento, siano riscontrate contemporaneamente entrambe le ipotesi di inadempienza considerate: contributiva e ‘fiscale’. In siffatta circostanza, quindi, deve essere stabilito se vada prioritariamente effettuato il pagamento, in via sostituiva, dei contributi dovuti dal beneficiario inadempiente, giusta lettera del nominato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero disposto il pagamento nei confronti dell’agente della riscossione a fronte della verifica di cui all’articolo 48-bis – e del successivo pignoramento ex articolo 72-bis – del D.P.R. n. 602/1973.
Come accennato, l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 – ma l’obbligo era stato già introdotto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 – in sintesi prevede che, qualora il documento unico di regolarità contributiva DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi, mentre l’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in presenza di cartelle di pagamento inadempiute per un importo pari almeno alla soglia fissata dalla legge, concede all’agente della riscossione di procedere, osservando il procedimento delineato dal successivo articolo 72-bis, al pignoramento presso terzi.
Senonché, si reputa che, a fronte della possibilità concessa all’agente della riscossione, sussista a carico della stazione appaltante un obbligo preciso, fissato ora pure da una norma di rango primario – attuativa, in particolare, delle direttive dell’Unione europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 – in ordine all’effettuazione dell’intervento sostituivo, in presenza di DURC irregolare.
Ne discende, così, che la verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dovrebbe essere eseguita con riferimento all’importo residuo, come risultante a seguito dell’intervento sostitutivo, ancora spettante al beneficiario, ove superiore alla soglia prevista dal medesimo articolo. D’altro canto, una diversa soluzione presenterebbe non poche criticità. Infatti, va considerato che l’irregolarità contributiva, al netto dei tempi procedimentali occorrenti, è destinata a sfociare in un’iscrizione a ruolo, per cui effettuare prima la verifica ai sensi dell’articolo 48-bis potrebbe condurre a una duplicazione di versamenti a danno del beneficiario, poiché, in prima battuta, interverrebbe il pignoramento dei contributi non versati e iscritti a ruolo (per il quale, a norma dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, è previsto un termine di sessanta giorni per versare all’agente della riscossione l’importo pignorato) e, successivamente, all’atto del pagamento della differenza, scatterebbe l’intervento sostitutivo proprio per la medesima irregolarità contributiva.
È appena il caso di soggiungere che l’interpretazione testé prospettata è in linea con l’orientamento formulato nella circolare n. 3/2012 diramata in data 16 febbraio 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con l’avviso espresso dall’INPS nella circolare n. 54/2012 del 13 aprile 2012.
Nello specifico, nella circolare n. 3/2012 è stato fatto presente che le finalità sottostanti all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non sembrano poter interferire con l’attuazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di riscontrata irregolarità contributiva, atteso che l’intervento sostitutivo, anche nelle ipotesi di inadempienza verificata ai sensi dell’articolo 48-bis, impedisce il pagamento dell’appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a quest’ultimo sono versate direttamente agli enti previdenziali, senza intaccare il principio contenuto nel medesimo articolo 48-bis.
In conclusione, quindi, sulla scorta anche di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in rassegna, tenuto conto, in particolare, dei principi enucleabili dall’articolo 38 della Costituzione, si ritiene che la verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 vada effettuata con riferimento all’importo che residua a seguito dell’intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di cinquemila euro.

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