Regolarità contributiva: quando le violazioni gravi possono ritenersi definitivamente accertate?

L’art. 38, comma 1, lett. g) d.lvo n. 163/2006 (ora trasfuso nell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016) dispone che non possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici né stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse” secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Al riguardo si è formato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il requisito della definitività dell’accertamento (appunto “violazioni […] definitivamente accertate”) non ricorre quando la definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale e dunque non ha raggiunto un livello di sicurezza tale per cui l’aspirante concorrente sia da presumere senz’altro inaffidabile e da estromettere: vale a dire, o allorché siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione giurisdizionale o, in caso di avvenuta impugnazione, allorché la pronuncia giurisdizionale non sia ancora passata in giudicato; quindi, la definitività della violazione tributaria rilevante non è un concetto di carattere assoluto, la cui determinazione possa essere compiuta in astratto ed al di fuori delle pertinenti sedi processuali, ma è suscettibile di trovare relativa concretizzazione all’esito dei percorsi euristici all’uopo prefigurati dall’ordinamento, quale nella specie è quello destinato a svolgersi dinanzi al giudice tributario (in tal senso, TAR Salerno, 28.10.2016 n. 2359; cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28.07.2016 n. 3421).

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