Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.02.2016.
Modifica del decreto 30.01.2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva» (DURC).GURI Serie Generale n. 245 del 19.10.2016
Il Decreto apporta modifiche al D.M. 30.01.2015 in ordine al rilascio ed alla validità del DURC.
In particolare viene estesa la verifica nei confronti delle Casse edili anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale; è inoltre previsto che in caso di fallimento con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria l’impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, e non è più necessaria l’insinuazione nel passivo.
RISORSE CORRELATE
- DURC irregolare - Presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali - Esclusione - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità contributiva - Richiesta di regolarizzazione - Insufficienza - Parere favorevole dell'INPS - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Irregolarità contributiva accertata in corso di gara e dopo l’aggiudicazione - Regolarizzazione - Possibilità (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Regolarità contributiva e fiscale - Verifica - Nuova soglia - Importo - Decorrenza - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante (art. 30 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)