Nel merito, è necessario, innanzitutto, rammentare – in punto di fatto – che l’impugnato provvedimento di esclusione si basa sulla seguente motivazione:”La società T. s.r.l. viene esclusa a seguito di valutazione dei requisiti di idoneità professionale e, nello specifico, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c), del D. Lgs. 50/2016, il quale recita: le Stazioni Appaltanti escludono dalla partecipazione alla proecdura di appalto l’operatore economico …… omissis…… qualora: …. omissis …. lett. c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata a seguito di un giudizio…..omissis, tutto ciò così come anche previsto nella lettera di invito al paragrafo.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che appare condivisibile, in primo luogo, la prospettata censura formulata dalla Società ricorrente incentrata sulla violazione e falsa applicazione, da parte della Stazione Unica Appaltante intimata, dell’art. 80, quinto comma lett. c), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, considerato – da un lato – che quest’ultima norma consente alla stazione appaltante di escludere dalla partecipazione alla procedura di appalto l’operatore economico allorquando dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (tali da rendere dubbia la sua affidabilità), tra i quali rientrano (per esplicita previsione normativa) le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, purchè non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio; e – dall’altro – che, nel caso di specie, risulta invece “per tabulas” che la T. S.r.l. ha giurisdizionalmente contestato dinanzi al Tribunale Civile – Sezione Imprese di L’Aquila la risoluzione contrattuale disposta in suo danno dal Comune di Montesilvano (con determinazione dirigenziale n° 215 del 2016), richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione impugnato, e che tale giudizio civile è tutt’ora pendente (essendo solo stata rigettata l’istanza cautelare incidentalmente avanzata dalla Società attrice), sicchè – nella fattispecie concreta de qua – non si è in presenza di una risoluzione anticipata del precedente contratto di appalto confermata – con sentenza – all’esito di un giudizio.
Infatti, è agevole rilevare che la predetta innovativa norma introdotta dal Codice degli appalti del 2016 (in vigore dal 19 Aprile 2016) – interpretata alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici –, a differenza della previgente similare disciplina dettata dall’art. 38 primo comma lett. f) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm., rende irrilevante – ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla P.A. – la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora “sub judice” (pur in presenza di una pronuncia cautelare negativa da parte dell’adito Tribunale Civile).
Il Collegio è dell’avviso meditato che vada disattesa la tesi interpretativa sostenuta dalla difesa della Società controinteressata secondo cui le espressioni letterali adoperate dal legislatore nell’art. 80 quinto comma lett. c) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 possono portare al risultato pratico (esplicitamente precluso, invece, dalla stessa norma) di consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara anche l’operatore economico nei cui confronti sia stata disposta dalla P.A. una risoluzione contrattuale anticipata, in ragione di ravvisate significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, contestata in sede giurisdizionale e non confermata – con sentenza (ancorchè non definitiva) – all’esito del relativo giudizio, ovvero contestata in un giudizio non ancora concluso (nemmeno in primo grado), ma nel quale l’istanza cautelare del privato sia stata non accolta dal giudice.
Né si ravvisa l’allegato contrasto dell’art. 80 quinto comma lett. c) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 – così inteso – con l’art. 57 punto 4 della Direttiva 2014/24/UE (recepito dal legislatore italiano con tale norma) che, peraltro, non avendo carattere puntualmente completo e dettagliato, non è “self executing”.
RISORSE CORRELATE
- Risoluzione contrattuale - Irrilevante se anteriore al triennio - Decorrenza - Termine per la presentazione delle offerte (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Pregressa risoluzione anticipata di un precedente contratto – Significative carenze nell’esecuzione - Non comporta esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione da una precedente gara risultante dal casellario ANAC - Omessa dichiarazione nelle gare successive - Grave errore professionale endoprocedurale - Sussiste - Anche se risalente nel tempo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali - Obbligo dichiarativo generalizzato - Limiti di operatività; 2) Decadenza dall’aggiudicazione per mancata prestazione della garanzia definitiva - Rilevanza (art. 80 , art. 103 d.lgs. n. 50/2013)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Contestazione - Giudizio pendente - Irrilevanza ai fini della valutazione sull'affidabilità dell'Operatore Economico - Pronuncia della Corte di Giustizia UE (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione contrattuale pregressa - Contestazione giudiziale - Irrilevanza - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Rilevanza temporale ai fini della dichiarazione - Non sussiste - Annotazione sul Casellario ANAC - Irrilevanza - Linee Guida n. 6 - Applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali - Accertamento - Iscrizione nel Casellario Informatico - Effetti e rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali – Operatore economico che ha subito soltanto una precedente risoluzione contrattuale – Esclusione – Legittimità; 2) Limite triennale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Riguardano qualunque circostanza - Discrezionalità del concorrente - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Sanzione AGCM - Condotta anticoncorrenziale - Gravi illeciti professionali - Causa di esclusione non contestata, ovvero confermata all'esito di un giudizio - Compatibilità comunitaria (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Fattispecie di cui alle lettere c) ed f bis) dell’art. 80 , comma 5 – Differenza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Inadempimento contrattuale e risoluzione disposta da altra Amministrazione – Impugnazione pendente – Esclusione - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Elencazione del Codice - Carattere esemplificativo e non tassativo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Penali sub iudice - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Contestazione giudiziale pendente - Esclusione - Illegittimità - Motivazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Inadempimento precedente contratto – Quando integra causa di esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Altre sanzioni - Rilevanza ai fini dell'esclusione - Differenze con la disciplina pregressa - Applicazione Linee Guida ANAC n. 6 sui mezzi di prova (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione dalla gara in presenza di gravi illeciti professionali - Disciplina nuovo Codice dei contratti - Interpretazione ed applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali – Differenze con la pregressa disciplina – Discrezionalità della Stazione appaltante, limiti – Automaticità, esclusione – Sanzione Agcm, inidoneità – Meccanismo del "self cleaning" applicabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Pregressa risoluzione contrattuale - Omessa dichiarazione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Art. 38)
- Errore grave - Pregressa risoluzione contrattuale - Valutazione - Competenza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (Art. 38)
- Pregressa risoluzione contrattuale: comporta esclusione - Omessa dichiarazione: non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Omessa dichiarazione di una risoluzione contrattuale disposta da una diversa Stazione appaltante: conseguenze (Art. 38)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)