
Consiglio di Stato, sez. IV, 14.01.2016 n. 85
(testo integrale)1. – La dichiarazione ha la finalità di sostituire la certificazione non prodotta, onde è evidente che, laddove sia direttamente presentato il documento richiesto, è quest’ultimo che prevale ed in ogni caso la sua allegazione integra e specifica il significato e la portata della dichiarazione, la quale va necessariamente riferita ed intesa quale relativa all’atto concretamente prodotto (che nella dichiarazione è espressamente citato quale termine di riferimento della stessa).
Sotto altro profilo, va poi osservato che l’allegazione del documento consente alla stazione appaltante di verificare in concreto il possesso del requisito e la effettiva portata di quanto dichiarato.
Si è, pertanto, di fronte ad una situazione nella quale il concorrente ha correttamente prospettato alla stazione appaltante tutti gli elementi oggettivi relativi al possesso del requisito, onde non può assolutamente essere configurata la sussistenza di una prospettazione di fatti non rispondenti a vero, presupposto necessario ad integrare la dichiarazione mendace.2. – Quanto, poi, alla falsa dichiarazione, va in primo luogo rilevato che essa è motivo di esclusione se resa direttamente nella gara di cui trattasi.Invece, quando essa sia stata posta in essere in altra e diversa procedura di gara, può rilevare quale ragione di esclusione ai sensi della lett. h) dell’articolo 38 del Codice.
Tuttavia, a tali fini è necessaria l’iscrizione nel casellario informatico, la quale consegue, ai sensi del comma 1 ter della norma, ad una valutazione dell’Autorità sull’esistenza del dolo o della colpa grave e sulla gravità dei fatti.
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto di causa non emerge dagli atti che la falsa dichiarazione resa al Comune di C. abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico.
Allo stesso modo, non risulta che essa abbia dato luogo a condanna penale definitiva (per reato incidente sulla moralità professionale dell’operatore), solo in tal modo potendo configurarsi la fattispecie espulsiva prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38.3. – Orbene, a prescindere dalla questione della astratta riconducibilità di tale fatto (falsa dichiarazione) nell’ambito della fattispecie del grave errore nell’esercizio dell’attività professionale, ritiene la Sezione che nella specie il giudice di primo grado abbia errato nell’applicare la sanzione espulsiva prevista dalla norma.
Essa prevede che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure….i soggetti:…f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.
Per come emerge chiaramente dalla lettera della disposizione, la sussistenza del presupposto espulsivo richiede una “motivata valutazione” della stazione appaltante. Ciò significa che la grave negligenza o malafede o l’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, risultando il frutto di valutazione di determinate vicende, non siano fattispecie oggettivamente rilevanti e, come tali, direttamente accertabili dal giudice. Esse devono in primo luogo essere ritenute tali dalla stazione appaltante, all’esito di una valutazione dei fatti (di natura discrezionale), la quale, ove conduca ad un esito di sussistenza della fattispecie espulsiva, deve essere assistita da adeguata motivazione.
Regolando, poi, una causa di esclusione, la disposizione riferisce l’obbligo di motivazione alla ritenuta esistenza della stessa, non risultando invece necessaria l’esternazione delle ragioni tutte le volte in cui la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione non conduca a ritenere configurabili la grave negligenza o malafede o il grave errore professionale.
Dalla predetta rilevanza del fatto in termini espulsivi solo per effetto di una motivata valutazione della stazione appaltante e dal carattere discrezionale di tale valutazione discende che l’intervento del giudice non può svolgersi direttamente sulla esistenza della fattispecie espulsiva, trattandosi invece di un controllo parametrico esterno sulla valutazione compiuta in proposito dall’amministrazione, in termini di logicità e ragionevolezza della stessa.
RISORSE CORRELATE
- Grave negligenza o malafede - Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale - Interpretazione eurocomunitaria - Nozione - Comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore economico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Negligenza o malafede - Accertamento della responsabilità del concorrente ai fini dell'esclusione - Non occorre (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazione " omessa " e dichiarazione " falsa " - Differenza ai fini dell'esclusione dalla gara (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Violazione norme sulla concorrenza e errore grave: rimessione alla Corte di Giustizia UE
- Cause di esclusione - Grave errore professionale - Fatti penalmente rilevanti - Potere di valutazione della Stazione Appaltante - Condizioni
- Grave negligenza, malafede, errore grave - Finalità - Accertamento - Non occorre che sia in modo irrefragabile (Art. 38 d.lgs. n. 163/2006)
- Mancanza di documenti prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis (in specie il progetto definitivo) - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 53)
- Errore grave - Pregressa risoluzione contrattuale - Valutazione - Competenza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (Art. 38)
- Esclusione per grave negligenza e malafede - Motivazione per relationem ad altri atti - Possibilità - Ammissione ad altre e diverse gare - Irrilevanza (Art. 38)
- Negligenza o malafede del subappaltatore – Gravità della condotta – Accertamento - Fatti penalmente rilevanti e non contestati al termine delle indagini preliminari – Insufficienza – Necessità di attendere l’esito del procedimento penale – Sussiste – Revoca dell’autorizzazione al subappalto – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità (Artt. 38, 118)
- Grave negligenza e malafede - Natura del requisito - Contenuto - Discrezionalità della Stazione appaltante - Sindacabilità (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: dev'essere riferibile alla fase di esecuzione del contratto e non anche alla fase delle trattative (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: rilevano soltanto se emerse in fase di esecuzione di un appalto e non anche in fase di trattative (Art. 38)
- Falsa dichiarazione: non trova applicazione il "soccorso istruttorio" (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: differenza tra dichiarazione non veritiera ed omessa dichiarazione ai fini del soccorso istruttorio (Art. 38)
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- Esclusione per grave negligenza, malafede o errore grave: presupposti (Art. 38)
- Falso innocuo nelle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale