
TAR Catanzaro, 11.06.2019 n. 1140
La circostanza che l’operatore economico si sia reso “colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” costituisce un tipico concetto giuridico indeterminato e la categoria dei concetti giuridici a contenuto indeterminato attiene ad una particolare tecnica legislativa nella quale, per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, la norma non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, mediante l’utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extragiuridici (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467). (…)
Non merita favorevole considerazione, infine, l’ulteriore argomento speso dalla ricorrente nei motivi aggiunti, teso a valorizzare il disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del c.c.p. per sostenere che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso de plano dalla gara avendo presentato “documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo una dichiarazione omessa e non una “dichiarazione falsa” ovvero la presentazione di “falsa documentazione”, ipotesi alle quali si ricollega la sanzione espulsiva prevista dalla lettera f-bis).
Ed invero “solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407).
RISORSE CORRELATE
- Differenza tra omessa e falsa dichiarazione ai fini della segnalazione ad ANAC e dell’ annotazione nel Casellario informatico
- Omissione, reticenza e falsità delle dichiarazioni : conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazioni omesse , false o fuorvianti - Esclusione - Non è automatica - Occorre una valutazione in concreto della Stazione appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Falsa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici
- Falsa dichiarazione - Concetto di falso - Non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione e falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Grave infrazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Accertamento - Mezzi di prova; 2) Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Non sussiste quando la Stazione Appaltante ha avuto comunque conoscenza della pregressa vicenda professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Omessa o falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti – Self cleaning – Inapplicabilità – Valutazione delle misure adottate – Impossibilità – Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Obbligo di segnalazione all’ANAC in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione SOA
- 1) Contrasto tra documentazione e dichiarazione prodotte in gara, soluzione - 2) Falsa dichiarazione resa in altra procedura, esclusione, presupposti - 3) Grave negligenza o malafede o errore grave, valutazione, onere di motivazione, sindacabilità (Art. 38)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)