Cons. Stato, sez. V, 25.02.2015 n. 943
(sentenza integrale)Nelle gare d’appalto, ai fini dell’esclusione per gravi motivi o negligenza prevista dall’art. 38 lett. f) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, non è, infatti, necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’Impresa (Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3078).
Allo stesso tempo non rileva che la revoca dell’aggiudicazione da parte del comune di F. fosse intervenuta prima della stipulazione negoziale, dal momento che una corretta interpretazione della lett. m) della lettera di invito e del dettato dell’art. 38, d.lgs. 163/2006, porta a ritenere che ciò che rileva è l’imperizia palesata nel corso dell’attività professionale, trasfusa nel provvedimento di revoca, anche se il contratto non fosse stato ancora stipulato, ben risultando presenti nel codice dei contratti pubblici dei casi nei quali si dà avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza (cfr. art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006), senza che da ciò possa farsi derivare che le eventuali inadempienze commesse in quella sede dall’aggiudicatario siano sottratte ad una valutazione delle altre amministrazioni ai sensi della lett. f) dell’art. 38, d.lgs. 163/2006.
12. Pertanto, a fronte di un’autonoma valutazione operata dalla stazione appaltante ed in assenza di palesi illogicità o irragionevolezze, il sindacato del g.a. non può che arrestarsi, non valendo in contrario avviso l’interpretazione dei propri atti offerta dal Comune di F. autore del provvedimento di revoca non comunicato dall’odierno appellante. Infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. VI, 21 giugno 2012, n. 3666) l’esclusione dalla gara d’appalto, prevista dall’art. 38 lett. f) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (errori gravi in precedenti appalti) si fonda sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica amministrazione fin dal momento genetico; per conseguenza, ai fini dell’esclusione di un concorrente non è necessario un accertamento della responsabilità per l’inadempimento relativo ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa, potere il quale, in quanto discrezionale, è soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Cause di esclusione - Grave errore professionale - Fatti penalmente rilevanti - Potere di valutazione della Stazione Appaltante - Condizioni
- Grave negligenza, malafede, errore grave - Finalità - Accertamento - Non occorre che sia in modo irrefragabile (Art. 38 d.lgs. n. 163/2006)
- Errore grave nell’esercizio dell'attività professionale - Pregresse risoluzioni contrattuali relative ad appalti affidati da altre Stazioni appaltanti - Rilevanza - Obbligo di dichiarazione - Sussiste (Art. 38)
- Errore grave nell’esercizio dell'attività professionale - Dichiarazione sintetica (o incompleta) - Soccorso istruttorio - Applicabilità (Artt. 38, 46 D.Lgs. 163/2006)
- Errore grave - Pregressa risoluzione contrattuale - Valutazione - Competenza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (Art. 38)
- 1) Contrasto tra documentazione e dichiarazione prodotte in gara, soluzione - 2) Falsa dichiarazione resa in altra procedura, esclusione, presupposti - 3) Grave negligenza o malafede o errore grave, valutazione, onere di motivazione, sindacabilità (Art. 38)
- Grave errore professionale, fatto penalmente rilevante, può configurare causa di esclusione anche in assenza di una sentenza passata in giudicato o se commesso in epoca molto pregressa - Commissione di gara, incompatibilità tra le funzioni di Presidente e di RUP (Art. 38)
- Negligenza o malafede del subappaltatore – Gravità della condotta – Accertamento - Fatti penalmente rilevanti e non contestati al termine delle indagini preliminari – Insufficienza – Necessità di attendere l’esito del procedimento penale – Sussiste – Revoca dell’autorizzazione al subappalto – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità (Artt. 38, 118)
- Grave negligenza e malafede - Natura del requisito - Contenuto - Discrezionalità della Stazione appaltante - Sindacabilità (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: dev'essere riferibile alla fase di esecuzione del contratto e non anche alla fase delle trattative (Art. 38)
- Pregressa risoluzione contrattuale: comporta esclusione - Omessa dichiarazione: non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: rilevano soltanto se emerse in fase di esecuzione di un appalto e non anche in fase di trattative (Art. 38)
- Requisito soggettivo dell' affidabilità professionale dell'impresa: decadenza dall' aggiudicazione per grave negligenza, malafede o errore grave emersi prima della stipulazione del contratto (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: quando sussiste la causa di esclusione?