Esclusione per grave negligenza e malafede – Motivazione per relationem ad altri atti – Possibilità – Ammissione ad altre e diverse gare – Irrilevanza (Art. 38)

Consiglio di Stato, sez. III, 03.12.2015 n. 5481
(sentenza integrale)

“Condivide, infatti il Collegio i principi affermati dalla Sezione V con la decisione n. 3718/2015, in relazione ad analoga esclusione disposta dalla Regione Abruzzo nei confronti della stessa società, secondo cui:
“I) la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti e della loro incidenza sulla moralità professionale, che la stazione appaltante deve doverosamente svolgere (ai sensi di quanto statuito dalla pronuncia di questa Sezione del 21 ottobre 2013, n. 5122, invocata dall’appellante), è rimessa alla più ampia discrezionalità della stessa;
II) la giustificazione della scelta può desumersi per relationem dagli elementi documentali versati in atti, non richiedendosi l’assolvimento di un particolare onere motivazionale o con il richiamo implicito al titolo penale acquisito al procedimento amministrativo, attraverso il quale il giudice è comunque posto nelle condizioni di esercitare il controllo nei limiti del sindacato di legittimità estrinseco operabile su valutazioni fiduciarie riservate alla pubblica amministrazione;
III) quindi, è imprescindibile che l’amministrazione abbia acquisito tutti i dati utili ed effettuato le conseguenti valutazioni circa l’affidabilità morale del concorrente (ex plurimis: Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927, 11 luglio 2014, n. 3562, 6 marzo 2013, n. 1378)”. (…)
Alla luce dei principi ora richiamati, l’esclusione della V. dalla procedura di gara in contestazione è legittima ed immune dalle censure contenute nel motivo d’appello in esame, poiché:
– lungi dal limitarsi ad una valutazione astratta, la stazione appaltante ha analiticamente apprezzato la concreta incidenza della condanna sulla moralità professionale della società, non solo sulla base dei titoli di reato, incontestabilmente lesivi di interessi dello Stato, ma anche la loro gravità, in ragione della pena inflitta (7 mesi di reclusione), ha valutato inoltre l’ intenzionalità e la continuazione tra i due reati, il tempo trascorso tra la definitività della condanna e la commissione del reato;
– i reati traggano origine dallo svolgimento di un’attività di impresa, quale è anche quella oggetto del contratto posto a gara;
– del pari non induce a ritenere illogico ed ingiusto il giudizio discrezionale della stazione appaltante il fatto che i reati in questione siano stati commessi dall’attuale legale rappresentante della V. «in costanza di rapporto (…) con altre aziende», poiché l’attuale rappresentanza organica di quest’ultima del soggetto riconosciuto colpevole di tali reati è idonea a fondare nei confronti della stessa società il giudizio di inaffidabilità morale spettante all’amministrazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), cod. contratti pubblici;
– analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo alla risalenza dell’epoca di commissione dei delitti (2006) rispetto a quella in cui la gara è stata indetta;
– infine, non condivisibili sono i rilievi volti ad evidenziare che il medesimo legale rappresentante dell’appellante è allo stato titolare di licenze amministrative, né che vi siano state altre ammissioni in diverse gare, dal momento che le valutazioni spettanti alle amministrazioni aggiudicatrici in sede di ammissione a procedure di affidamento di appalti pubblici sono autonome”.

www.giustizia-amministrativa.it