1. Dichiarazione del ribasso unico rilasciata in sede di gara, soccorso istruttorio, applicabilità. – 2. Dichiarazione ex art. 118, comma 2, del Regolamento avente contenuto equivalente ma non identico alla lex specialis, non comporta esclusione, ragioni.

Consiglio di Stato, sez. V, 18.12.2015 n. 5751
(sentenza integrale)

“Ad avviso dell’appellante, la commissione di gara illegittimamente avrebbe consentito all’aggiudicataria, che aveva indicato nell’offerta economica sia il ribasso percentuale relativo alla progettazione che il ribasso percentuale relativo ai lavori, ma non anche il ribasso percentuale unico (dato dalla media aritmetica dei due ribassi parziali) di dichiarare la percentuale di ribasso unico e poi, constatata l’erroneità del calcolo effettuato dal rappresentante della T. s.r.l., presente alla seduta di gara in rappresentanza del raggruppamento, aveva provveduto alla correzione dell’errore e a calcolare correttamente il ribasso unico percentuale.
A detta dell’appellante tale modus procedendi sarebbe illegittimo, in quanto, l’indicazione del ribasso deve considerarsi un adempimento doveroso non supplibile con il soccorso istruttorio, da ciò l’erroneità della sentenza impugnata che non avrebbe apprezzato la censura.
L’assunto della appellante non può essere condiviso.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado,
a) il punto 10.3 del disciplinare di gara non impone l’indicazione del ribasso percentuale unico a pena di esclusione;
b) il ribasso unico percentuale è ricavabile con una semplice operazione aritmetica;
c) la dichiarazione del ribasso unico percentuale rilasciata dal rappresentante del raggruppamento risultato aggiudicatario nella seduta pubblica di gara del 23 luglio 2014 non ha comportato alcuna operazione manipolativa o di adattamento dell’offerta, ma il risultato di una mera operazione aritmetica; essa, pertanto, non rappresenta la manifestazione di nuova e diversa volontà dell’offerente, ma la conferma di quanto già dichiarato in sede di offerta (cfr. sul punto, Cons. Stato, III, 27 marzo 2014, n. 1487; 17 luglio 2012, n. 4176).
In conclusione, deve ritenersi che l’operato della commissione di gara non è illegittimo, avendo fatto mera applicazione dei principi giurisprudenziali improntati alla massima partecipazione delle imprese alle gare e ad alla corretta applicazione del soccorso istruttorio”.

La ratio della dichiarazione ex articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 è quella di garantire la precisa conoscenza da parte degli aspiranti concorrenti delle obbligazioni da adempiere con la somma offerta in modo da tenere l’amministrazione al riparo da riserve e contestazione nella fase di esecuzione dell’appalto.
Tale finalità non richiede formule sacramentali ma dichiarazioni dal tenore inequivoco, non rilevando che detta dichiarazione sia inserita nella busta A e non nella busta B dell’offerta economica.
Non può, di conseguenza essere esclusa la concorrente, ove agli atti di gara sia presente la dichiarazione resa ex articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 e questa sia di contenuto equivalente, ma non identico, alle richieste della lex di gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9189; parere Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 21 del 6 marzo 2013, n. 56 del 23 marzo 2011, n. 119 del 19 luglio 2012).

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