Le novità del “Milleproroghe” 2015 in materia di appalti pubblici

D.L. 23.12.2015 “Milleproroghe”: disposizioni in materia di appalti pubblici  (sito ufficiale) (conversione in legge)

Nella sezione dedicata ad Infrastrutture e trasporti sono previste proroghe in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare d’appalto. 

Anticipo del 20%
Prorogata per altri sette mesi l’elevazione dell’anticipazione sul costo dell’opera di cui all’art. 8 del D.L. 31.12.2014, n. 192

Qualificazione (anche per le società di ingegneria)
In materia il D.Lgs. n. 163/2006 è stato modificato come segue.

L’art. 253, comma 9-bis: “In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste”.

L’art. 253, comma 15-bis: “In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 luglio 2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste”.

L’art. 189, comma 5: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 luglio 2016, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo’ essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.

Bandi e avvisi
Viene prorogata al 1 gennaio 2017 l’entrata in vigore della norma sulla pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara, collegando la “smaterializzazione” degli avvisi di gara alla prossima riforma degli appalti prevista per il prossimo aprile.