Ponderazione del punteggio per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e sindacabilità in sede giurisdizionale (Art. 83)

Cons. Stato, sez.  V, 31.03.2014 n. 1537

(sentenza integrale)

(estratto)

L’appellante contesta l’azione amministrativa, nonché la sentenza con la quale il primo giudice ha respinto l’impugnazione, affermando che il punteggio doveva essere parametrato al rapporto tra il ribasso percentuale singolarmente offerto e ribasso massimo percentuale registrato in sede di gara secondo (formula della proporzionalità diretta).

Diversamente, l’Amministrazione ha previsto l’attribuzione del punteggio massimo per tutte le offerte con prezzo pari o inferiore al valore determinato in concreto dal prezzo soglia (media matematica dei ribassi offerti in sede di gara), a prescindere dal ribasso percentuale, e l’attribuzione di punteggi inferiori a quello massimo, in misura proporzionale al ribasso offerto, per le offerte con prezzo maggiore al prezzo soglia (formula dell’interpolazione lineare con il correttivo del prezzo soglia).

L’invocato art. 83 al comma 5 recita: “per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro finale l’offerta più vantaggiosa”.

La norma quindi espressamente prevede che il bando di gara indichi i criteri di valutazione e precisi la ponderazione attribuita a ciascuno di essi, ed altrettanto espressamente dispone che i partecipanti alla gara devono essere messi nella condizione di conoscere prima della formulazione dell’offerta tutti gli elementi che possono incidere sulla determinazione della stessa.

La norma è finalizzata a garantire l’esclusione di offerte che, pur convenienti sotto il profilo economico, non siano tecnicamente adeguate e, quindi, idonee ad assicurare uno standard qualitativo minimo.

La norma demanda quindi alla stazione appaltante l’individuazione del giusto equilibrio fra merito tecnico e convenienza economica delle offerte, e quindi l’articolazione dei punteggi attribuibili in relazione alle diverse voci.

In altri termini, il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall’inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull’aggiudicazione.

Afferma conclusivamente il Collegio che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante predeterminare l’incidenza del prezzo, in rapporto alla qualità della proposta, nella valutazione dell’offerta.

La relativa determinazione in quanto basata su valutazioni discrezionali sfugge all’esame del giudice amministrativa qualora non risulti manifestamente illogica e sia garantita la trasparenza e la par condicio ai concorrenti e i parametri di calcolo possano essere declinati secondo una valutazione a priori.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consiste nell’individuare un ponderato bilanciamento tra le varie componenti dell’offerta ed essa discende – si ribadisce – dalla valutazione comparativa di più fattori previamente e discrezionalmente individuati dalla stazione appaltante e consiste altresì nel definire i pesi ponderali da assegnare a ciascun criterio e sub – criterio di valutazione, cioè il livello di utilità per la stazione appaltante connessa a ciascun profilo in cui si scompone l’offerta.

Giova osservare che C. di S., VI, 3 giugno 2009, n. 3404, richiamata dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni, confermi invece le considerazioni svolte in quanto riconosce il potere discrezionale della stazione appaltante nel determinare i criteri di valutazione del prezzo, affermando solo che costituisce un limite invalicabile il principio secondo il quale il punteggio massimo deve essere attribuito all’offerta più vantaggiosa.

Allo stesso modo, anche C. di S., V, 9 marzo 2009, n. 369, non contiene affermazioni in contrasto con l’impostazione seguita dal Collegio, ed invero risulta arduo individuare sotto quale profilo la stessa possa essere citata a sostegno delle argomentazioni dell’appellante.

Applicando quanto fino ad ora esposto al caso di specie, deve quindi essere osservato che per quanto attiene al profilo economico, il bando di gara in esame ha espressamente specificato il dato numerico (massimo 20 punti) indicando un indice di calcolo (prezzo soglia) in cui il rapporto tra il valore minimo e quello massimo risultano appropriati e conformi alla metodologia prescelta nei documenti di gara.

Atteso che nel caso di specie è pacifico, in punto di fatto, che l’Amministrazione abbia fatto corretta applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio definiti nel bando e nel disciplinare di gara, l’aggiudicazione si appalesa legittima.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it