Consiglio di Stato, sez. V, 18.06.2015 n. 3121
(sentenza integrale)“Per il consolidato orientamento di questo Consiglio, la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un pubblico appalto — tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso — costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, «che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto», senza pertanto che sussista «per la stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata» (cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484).
Ritiene il collegio che nella specie non sussista alcun elemento per poter ragionevolmente ritenere che sarebbe «palesemente irrazionale» il criterio del prezzo più basso, individuato dalla s.p.a. A.
Le prestazioni oggetto del servizio da aggiudicare,infatti, non hanno obiettivamente quella «natura complessa» che è stata ravvisata dal primo giudice, … che, in ipotesi, avrebbe potuto richiedere l’adozione di un diverso criterio di aggiudicazione.
Tale circostanza, peraltro, è espressamente evidenziata nella relazione del responsabile del procedimento, secondo cui «il servizio – pur nella sua delicatezza, data l’occasione della relativa prestazione – è molto semplice e standardizzato”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di aggiudicazione - Possono consistere anche in formule o espressioni matematiche - Ampia discrezionalità tecnica per la Stazione appaltante - Sussiste (Art. 83)
- Aggiudicazione sulla base del solo criterio del massimo ribasso (o prezzo più basso): presupposti e legittimità (Art. 82)
- Discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione