
Corte Giustizia Unione Europea, 14.07.2016 (C-6/15)
L’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa.
RISORSE CORRELATE
- 1) Offerta economicamente più vantaggiosa - Criterio - Utilizzo - Derogabilità - Disciplina del nuovo Codice - Interpretazione - Linee guida ANAC n. 2 - Onere motivazionale; 2) Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione - Legittimità (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di aggiudicazione - Possono consistere anche in formule o espressioni matematiche - Ampia discrezionalità tecnica per la Stazione appaltante - Sussiste (Art. 83)
- Ponderazione del punteggio per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e sindacabilità in sede giurisdizionale (Art. 83)
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa