Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica – Dimostrazione – Documentazione prevista a pena di esclusione – Mancanza – Non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Art. 46)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 22.10.2015 n. 4869
(sentenza integrale)

“E’ principio giurisprudenziale consolidato che, in materia di partecipazione ad appalti pubblici, va mantenuta una distinzione netta tra l’attività di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni già rese in sede di gara (sempre possibile), rispetto all’ipotesi di integrazione documentale, non ammissibile in quanto lesiva della fondamentale regola della par condicio competitorum.
Infatti, laddove si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l’attività di integrazione non soltanto è consentita ma la stessa risulta dovuta, nel senso che la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l’offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 1122).
Laddove, invece, l’impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione era richiesta a pena di esclusione, il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, non può trovare applicazione.
9.2- Alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che l’omessa allegazione di documentazione comprovante i requisiti riguardanti la capacità economico – finanziaria e la capacità tecnica previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile, sicché non ne è permessa neppure l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara .
In tale ipotesi deve considerarsi pertanto illegittima l’integrazione documentale contemplata dall’art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, considerato che i criteri ivi esposti ai fini dell’integrazione documentale consentono solo semplici chiarimenti di relazione a documentazione presentata in modo incompleto, ma non possono essere utilizzati per sopperire alla mancanza di documentazione carente
“.

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