
Cons. Stato, sez. V, 29.10.2014 n. 5375
(sentenza integrale)
La stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell’individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto messo a gara e con il solo limite dell’irragionevolezza o illogicità; in particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell’offerta tempo può essere scelta dall’Amministrazione con ampia discrezionalità, purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta. Con la conseguenza che in tale contesto può assumere senz’altro importanza preminente il criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa per l’aggiudicazione del servizio, salva l’illogicità dei criteri prescelti in relazione alla specifica gara.
Ritiene la Sezione legittimo, in quanto non illogico e non irragionevole, il criterio adottato dalla stazione appaltante poiché, nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa ha il potere di privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente ridotto, non attribuendo punteggi aggiuntivi alle riduzioni superiori alla media delle riduzioni del tempo contrattuale.
E’ quindi da valutare incondivisibile la censura di disparità di trattamento ed ingiustificato svuotamento della componente temporale dell’offerta.
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RISORSE CORRELATE
- Suddivisione in lotti e requisiti di capacità tecnica - Discrezionalità della Stazione appaltante - Limiti (art. 2 d.lgs. n. 163/2006 - art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di aggiudicazione - Possono consistere anche in formule o espressioni matematiche - Ampia discrezionalità tecnica per la Stazione appaltante - Sussiste (Art. 83)
- Criteri di valutazione dell'offerta - Integrazione da parte della Commissione - Divieto - Specificazioni o chiarimenti - Possibilità (Art. 83)
- Imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate - Discrezionalità tecnica - Limiti - Lesione della concorrenza - Obbligo di congrua motivazione (Art. 68)
- Aggiudicazione sulla base del solo criterio del massimo ribasso (o prezzo più basso): presupposti e legittimità (Art. 82)
- Possibilità di introdurre sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara: condizioni
- Sull'obbligo di motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione
- Integrazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione
- Fissazione dei sub-criteri di valutazione: spetta alla lex specialis e non al seggio di gara (Art. 83)