Consiglio di Stato, sez. IV, 20.04.2016 n. 1555
Si tratta nella specie, come ha rettamente notato la stessa I. s.p.a. che ha comunque sottoposto la relativa dichiarazione a valutazione (donde il rigetto del terzo motivo assorbito: pagg. 31/32 del ricorso in epigrafe), d’una fattispecie che ha riguardato i rapporti tra l’impresa ausiliaria ed una stazione appaltante terza rispetto a quella che ha bandito la gara per cui è causa, per cui si applica il ripetuto art. 38, c. 1, lett. f), ma solo laddove esclude dalla gare pubbliche quelle imprese «… che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante…».
Ebbene, quanto al contenuto della dichiarazione, dalla sua serena lettura il Collegio è convinto che l’impresa ausiliaria ha offerto alla SA ogni elemento utile per consentirle un preciso controllo sulla vicenda sottesa. In tal modo, l’impresa non solo non ha violato regole di buona fede nella procedura di gara (e, quindi, nelle trattative precontrattuali), ma soprattutto ha realizzato l’obiettivo sotteso al medesimo art. 38, lett. f), che non ha un carattere sanzionatorio, ma tutela l’elemento fiduciario che deve necessariamente sussistere tra la SA e l’impresa con cui vuol contrarre (cfr. sul punto Cons. St., III, 26 febbraio 2016 n. 802). Sicché tal dichiarazione non è certo incompleta poiché, fornendo i dati essenziali della statuizione della Provincia di Massa Carrara, ha consentito alla SA d’acquisire il documento secondo le ordinarie regole della leale collaborazione tra i soggetti pubblici e senza alcun apprezzabile ritardo nello svolgimento della gara. Ed anche ad ammettere che non attingesse alla completezza, la dichiarazione così confezionata non avrebbe potuto portare in modo automatico all’esclusione dell’impresa ausiliaria, ma al più avrebbe imposto, a cura della SA ed in presenza d’un serio principio di prova offerto da detta impresa, un soccorso istruttorio ex art. 46, c. 1 del Dlg 163/2006. Tanto mercé l’assegnazione all’impresa ausiliare d’un termine per l’esibizione della nota provinciale e per fornire chiarimenti su tutto quanto occorso nel rapporto tra l’impresa stessa e la Provincia, ma senza limitarsi al solo dato della risoluzione.
Neppure è mendace e men che mai si può certo dire fuorviante, perché non ha indotto in errore la SA con dolo, né le ha posto ostacoli gravi o dirimenti alla conoscenza di essa sulla reale consistenza della vicenda sottesa. E quand’anche detta impresa avesse voluto descrivere quest’ultima in ogni suo minimo particolare alla SA, ciò sarebbe stato comunque inopponibile ai poteri di accertamento e di giudizio autonomi di quest’ultima, senza con ciò agevolarla nella sostanza più di quanto già non avesse fatto la predetta dichiarazione.
RISORSE CORRELATE
- Violazione norme sulla concorrenza e errore grave: rimessione alla Corte di Giustizia UE
- Cause di esclusione - Grave errore professionale - Fatti penalmente rilevanti - Potere di valutazione della Stazione Appaltante - Condizioni
- 1) Carenza o vizi della cauzione provvisoria, conseguenze - 2) Errore professionale, mera esistenza, non determina esclusione automatica - 3) Contratto di avvalimento, omessa indicazione del personale tecnico, genericità, non sussiste (Artt. 38, 49, 75, d.lgs. n. 163/2006)
- Errore grave nell’esercizio dell'attività professionale - Pregresse risoluzioni contrattuali relative ad appalti affidati da altre Stazioni appaltanti - Rilevanza - Obbligo di dichiarazione - Sussiste (Art. 38)
- Grave errore professionale - Esclusione - Presupposti - Non rilevano fatti fatti verificatisi nel corso della procedura di gara (Art. 38)
- Errore grave - Pregressa risoluzione contrattuale - Valutazione - Competenza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (Art. 38)
- Grave errore professionale, fatto penalmente rilevante, può configurare causa di esclusione anche in assenza di una sentenza passata in giudicato o se commesso in epoca molto pregressa - Commissione di gara, incompatibilità tra le funzioni di Presidente e di RUP (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: dev'essere riferibile alla fase di esecuzione del contratto e non anche alla fase delle trattative (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: rilevano soltanto se emerse in fase di esecuzione di un appalto e non anche in fase di trattative (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: differenza tra dichiarazione non veritiera ed omessa dichiarazione ai fini del soccorso istruttorio (Art. 38)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: quando sussiste la causa di esclusione?
- Esclusione per grave negligenza, malafede o errore grave: presupposti (Art. 38)
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione
- Art. 38. Requisiti di ordine generale