Regolamento ANAC: esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

Pubblicata sulla GURI Serie Generale n.241 del 16.10.2018 la Delibera ANAC 04.07.2018 n. 803 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”  in particolare ai sensi degli articoli 211 e 213 del d.lgs. n. 50/2016.

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L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l’atto di organizzazione delle Aree e degli uffici
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014
in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti
organizzativi integrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e’ stato approvato il Piano di riordino
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito,
codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto;
Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n.
2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 e, in particolare, l’art. 52-ter del medesimo decreto
recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche’ l’art.
211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in
merito all’esercizio dei poteri dell’ANAC di cui all’art. 211, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

E m a n a
il seguente Regolamento:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
c) «presidente», il presidente dell’autorita’;
d) «consiglio», il consiglio dell’autorita’;
e) «ufficio», l’Ufficio di vigilanza competente in merito ai
procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1,
lettera o), del codice;
h) «atto di raccomandazione», l’atto conclusivo del procedimento
di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli
articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento;
i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all’art. 20 del presente regolamento.

Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorita’
concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3,
lettere a), b), g) del codice.

Art. 3
Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
1. L’attivita’ di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio
dell’autorita’.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una
direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni
riscontrate dagli uffici nel corso dell’attivita’ dell’anno
precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva
altresi’ il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le
modalita’ operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento
delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorita’.
4. La direttiva annuale e’ pubblicata in forma sintetica, con
l’indicazione dei criteri a cui si conforma l’attivita’ di vigilanza,
sul sito istituzionale dell’Autorita’.
5. Il consiglio puo’ integrare la direttiva ove ritenga necessario
indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4
Attivita’ di vigilanza d’ufficio e su segnalazione
1. L’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’ e’ attivata dall’ufficio
competente, secondo la direttiva annuale di cui all’art. 3 ovvero su
disposizione del consiglio.
2. L’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’ e’ attivata su
iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del consiglio:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione
appaltante alle osservazioni dell’Autorita’, ai sensi dell’art. 8 del
regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al
parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del
codice.
3. L’attivita’ di vigilanza e’, altresi’, attivata a seguito di
segnalazioni presentate all’Autorita’:
a) dall’autorita’ giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art.
1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle
disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5,
lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
d) da ogni altra amministrazione o autorita’ pubblica, ivi
compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
4. L’Autorita’ valuta anche le segnalazioni di violazione della
normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi,
compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento
degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravita’ della
violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto.
5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente
pubblico (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa e’
affidata all’ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente
regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorita’ in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identita’ del
segnalante di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001.

Art. 5
Modalita’ di presentazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni di terzi di cui all’art. 4, comma 4, sono
presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell’Autorita’ e, ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell’art. 25 del presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 e’ compilato con chiarezza in ogni
suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione,
firmato e accompagnato da copia di un documento di identita’ o di
altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica,
altresi’, l’indirizzo, preferibilmente di posta elettronica
certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali
comunicazioni dell’Autorita’.
3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1,
la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identita’ o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

Art. 6
Segnalazioni anonime
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le
segnalazioni che:
a) non rechino alcuna sottoscrizione;
b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano,
comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.
3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare
rilevanza o gravita’ e presentino informazioni adeguatamente
circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di
integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio puo’ altresi’
proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di
vigilanza.

Art. 7
Archiviazione delle segnalazioni
1. Il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all’art. 6, anche nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti
dell’attivita’ contrattuale delle stazioni appaltanti;
d) manifesta incompetenza dell’Autorita’ su questioni non
afferenti alla materia dei contratti pubblici;
e) finalita’ palesemente emulativa della segnalazione;
f) segnalazioni per le quali l’intervento dell’Autorita’ non e’ piu’ attuale.
2. La segnalazione si intende archiviata se l’Autorita’ non procede
alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui
all’art. 13, comma 2, del presente Regolamento.
3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto
riassuntivo delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente
articolo, con l’indicazione, in relazione alle fattispecie di cui
alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell’archiviazione. Tali
prospetti, previa presa d’atto da parte del consiglio sono pubblicati
sul sito dell’Autorita’ e tale pubblicazione e’ da intendersi quale
informativa rivolta agli esponenti.
4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del
presente articolo, sono valutate al fine di individuare disfunzioni
nell’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali
informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della
direttiva programmatica di cui all’art. 3, comma 2, e del conseguente
Piano ispettivo dell’Autorita’ nonche’ degli atti, delle proposte e
della relazione annuale dell’Autorita’ di cui all’art. 213, comma 3,
lettere c) ed e) del codice.

Art. 8
Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso
1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato,
d’ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di
precontenzioso avente il medesimo oggetto, l’avvio del procedimento di vigilanza puo’ essere sospeso. All’esito dell’emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza.
2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso
di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il
medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza puo’ essere sospeso
sino all’esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso,
all’esito dell’emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente
valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al
procedimento di vigilanza.

Art. 9
Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la
proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter
del codice.
1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al
ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il
procedimento di vigilanza non e’ avviato ovvero e’ sospeso.
2. L’effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall’acquisizione
della notizia ai sensi dell’art. 11 del Regolamento sull’esercizio
dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la
notifica del ricorso ai sensi dell’art. 211, comma 1-bis ovvero comma
1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 10
Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo
1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al
giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non e’ avviato. All’esito del giudizio, il dirigente valuta
se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza.
2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al
giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All’esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Art. 11
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e’ il dirigente dell’ufficio.
2. Il responsabile del procedimento puo’ individuare uno o piu’
funzionari cui affidare lo svolgimento dell’istruttoria.

Art. 12
Atti conclusivi del procedimento di vigilanza
1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell’art. 13, si
conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d’atto della
volonta’ della stazione appaltante di adottare gli atti di cui
all’art. 19, comma 2, e all’art. 20, comma 6, con l’adozione,
mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in
caso di procedimento in forma semplificata di cui all’art. 21, di uno
dei seguenti atti:
a) atto con il quale l’Autorita’ registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura
di gara o dell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita’ o irregolarita’ riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimita’ e irregolarita’.

Art. 13
Avvio del procedimento di vigilanza
1. La comunicazione di avvio del procedimento e’ effettuata dal
responsabile del procedimento ed indica l’oggetto del procedimento,
le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonche’, ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di
conclusione del procedimento istruttorio, l’ufficio competente con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e’, di
norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilita’ di proroga
comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate
esigenze istruttorie.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza
d’ufficio, dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le
notizie relative a possibili illegittimita’ o irregolarita’, quali la
relazione di attivita’ ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo
ad atti e dati disponibili presso l’Autorita’ o raccolti mediante
accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di
cui all’art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di
ricevimento della segnalazione.
4. La comunicazione puo’ essere preceduta da una richiesta alla
stazione appaltante di informazioni utili.
5. La comunicazione di cui al comma 1 e’ inviata alla stazione
appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi,
all’esponente, che non puo’ essere qualificato quale
controinteressato, potra’ essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento.
6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione
personale e’ sostituita da modalita’ di volta in volta stabilite
dall’Autorita’.
7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale,
l’elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Art. 14
Partecipazione all’istruttoria
1. Possono partecipare all’istruttoria:
a) i soggetti ai quali e’ stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 4;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed
attuali, correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano
motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.
2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facolta’ di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita’ e nei termini previsti dal «Regolamento concernente
l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorita’ ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del
procedimento.

Art. 15
Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le
richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui
all’art. 213, comma 13, del codice, che indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono
chiarimenti;
b) il termine entro il quale dovra’ pervenire la risposta o
essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a dieci e
non superiore a trenta giorni, e’ stabilito in relazione all’urgenza
del caso, alla quantita’ e qualita’ delle informazioni e dei
documenti richiesti;
c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti,
nonche’ quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.
2. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita’ all’originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Art. 16
Audizioni
1. Il dirigente puo’ convocare in audizione i soggetti ai quali e’
stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterra’ utile
sentire ai fini di una piu’ compiuta trattazione dell’indagine.
2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze
istruttorie di cui all’art. 20, entro dieci giorni dal ricevimento,
possono presentare istanza di audizione all’ufficio. Il dirigente,
valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell’audizione.
3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire
in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore
speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere
di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti
di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare
l’oggetto dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa
si ritiene necessaria.
4. L’audizione puo’ essere richiesta innanzi al consiglio dai
soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore
rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l’oggetto
dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene
necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata
positivamente la richiesta, fissa la data dell’audizione e, per il
tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati.
5. Delle audizioni e’ redatto processo verbale contenente le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 17
Ispezioni
1. Nell’ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo’
chiedere al consiglio lo svolgimento di un’attivita’ ispettiva, da
eseguire secondo i termini e le modalita’ indicate nelle Linee guida
per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale
dell’Autorita’.
2. Il mandato ispettivo e’ disposto con provvedimento del
Presidente, nel quale e’ indicata la composizione del gruppo
ispettivo, l’eventuale attivazione della collaborazione della Guardia
di finanza o di altri organi dello Stato, l’ambito soggettivo,
l’oggetto dell’accertamento.
3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell’attivita’
ispettiva, che comunque non puo’ essere superiore a sessanta giorni,
l’ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli
accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa
all’ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Art. 18
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare
complessita’, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori
della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non puo’
eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi:
a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali
integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorita’
nazionali ed estere;
b) ispezioni disposte ai sensi dell’art. 17; in tal caso i
termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che
non puo’ eccedere i sessanta giorni;
c) acquisizione di pareri da altri uffici dell’Autorita’, da
altre Amministrazioni o Autorita’ nazionali ed estere.
2. Nell’ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di
pareri da altre amministrazioni o autorita’ nazionali ed estere,
l’istruttoria puo’ essere conclusa prescindendo dalle informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte
del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali,
dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di
ricevimento del parere richiesto.
4. La sospensione dei termini procedimentali e’ comunicata alle
parti.

Art. 19
Conclusione del procedimento
1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell’art. 20, entro
centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine
assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la
presentazione di memorie, salva l’applicazione della sospensione di
cui all’art. 18, sottopone al consiglio per l’approvazione una
proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorita’,
in relazione alle risultanze dell’istruttoria, avente ad oggetto
l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 12.
2. Il dirigente puo’,  altresi’, adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d’atto della volonta’ manifestata
dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita’ e
irregolarita’ indicate nella comunicazione di avvio del procedimento
ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali
illegittimita’ e irregolarita’. Tale nota puo’ concludere, anche in
parte, il procedimento.
3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale,
l’elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

Art. 20
Comunicazione di risultanze istruttorie
1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di
particolare gravita’ o di particolare rilevanza economica e sociale,
in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori
potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in
cui nel corso dell’attivita’ di vigilanza siano emersi fatti nuovi,
ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio
il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato
alla formale proposta di delibera di cui all’art. 12, comma 1,
lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla
data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio
del procedimento per la presentazione di memorie, salva
l’applicazione della sospensione di cui all’art. 18, puo’ predisporre
una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI).
2. La CRI e’ sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio.
3. La CRI e’ trasmessa alla stazione appaltante e ai
controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e
non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione
possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la
volonta’ di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.
4. La CRI puo’ essere effettuata mediante forme di pubblicita’ di
volta in volta stabilite.
5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire
riscontro alla CRI, salva l’applicazione della sospensione di cui
all’art. 18, sottopone al consiglio per l’approvazione una proposta
di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorita’, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria, avente ad oggetto
l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 12, comma 1, lettera b).
6. Il dirigente puo’, altresi’, adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d’atto della volonta’ manifestata
dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita’ e
irregolarita’ indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a
prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita’ e irregolarita’.
Tale nota puo’ concludere, anche in parte, il procedimento.
7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale,
l’elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.

Art. 21
Procedimenti in forma semplificata
1. Il procedimento e’ concluso in forma semplificata nei seguenti
casi:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) e’ possibile applicare al caso di specie una precedente
pronuncia dell’Autorita’.
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di
conclusione del procedimento,che puo’ sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 13, di norma entro il termine
di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d’ufficio, dalla
data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a
possibili illegittimita’ o irregolarita’ di cui all’art. 13, comma 3,
e, in caso di segnalazioni di cui all’art. 4, commi 3 e 4, dalla data
di ricevimento della segnalazione.
3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di
conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti
alla previa autorizzazione del consiglio.
4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa
trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del
presente articolo.

Art. 22
Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione
1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l’atto
dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata,
siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti
interessate, a rimuovere le illegittimita’ o irregolarita’
riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro
ripetersi di tali illegittimita’ e irregolarita’, le raccomandazioni
sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale
dell’Autorita’. Il consiglio puo’ inoltre disporne la pubblicazione
sul sito della stazione appaltante.
2. La stazione appaltante e’ tenuta a comunicare all’Autorita’ il
proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo
di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della
raccomandazione.
3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma
precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al
competente ufficio dell’Autorita’ per l’avvio del procedimento
sanzionatorio ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice.

Art. 23
Attivita’ di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile
1. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza di cui all’art. 213, comma
3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della
disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di
protezione civile di cui all’art. 163 del codice, la stazioni
appaltante e’ tenuta a trasmettere, secondo le modalita’ definite
dall’Autorita’, contestualmente alla pubblicazione degli atti
relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo
compatibile con la gestione dell’emergenza non superiore a trenta
giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:
a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
b) perizia giustificativa;
c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati
tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) contratto, ove stipulato.
2. L’Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli
indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre
all’esame del consiglio dell’autorita’.
3. Qualora dall’attivita’ di vigilanza di cui al comma 2,
eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni
documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita’, non
adeguatamente giustificate dall’urgenza della procedura, l’ufficio
procede all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente
regolamento.
4. Il parere di congruita’ del prezzo di cui all’art. 163, comma 9,
del codice e’ emesso dal competente ufficio dell’Autorita’.

Art. 24
Vigilanza sulle varianti in corso d’opera
1. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza di cui all’art. 106, comma
14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d’opera
nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle
concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall’ANAC
nell’ottica di garantire le finalita’ di cui all’art. 213, comma 3,
lettera b), del codice relativamente all’economicita’ dell’esecuzione
dei contratti pubblici e all’accertamento che dalla stessa non derivi
pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento
e’ tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in
corso d’opera classificabili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c)
del codice di importo eccedente il dieci per cento dell’importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera
riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalita’
definite dall’Autorita’ con appositi Comunicati e Linee guida.
2. L’Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli
indicatori definiti dal consiglio dell’Autorita’ in sede di direttiva
programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da
sottoporre all’esame del medesimo consiglio.
3. Qualora dall’attivita’ di vigilanza di cui al comma 2,
eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni
documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita’, l’ufficio
procede all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente
regolamento.

Art. 25
Comunicazioni
1. Le segnalazioni inviate all’Autorita’ e le comunicazioni
previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo
specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica
certificata ai sensi della vigente normativa.

Art. 26
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia’
pervenute all’Autorita’, per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento alla data di entrata in vigore.

Art. 27
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento
del 15 febbraio 2017 sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in
materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.