
Nella persistenza di interpretazioni non uniformi, già puntualmente evidenziate su questo sito, si riportano due recentissime pronunce relative all’onere di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e del costo della manodopera nell’offerta economica (art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016) nonché all’operatività del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016) ed alla possibile sanabilità dell’omissione in sede di verifica di anomalia dell’offerta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016).
Per approfondimento sull’argomento si rinvia agli articoli sugli orientamenti contrastanti, sul quadro della giurisprudenza tra vecchio e nuovo codice, nonchè ai numerosissimi link correlati riportati a fondo pagina.
—
1) Oneri di sicurezza aziendali – Norma integrativa eterointegrativa – Non opera il soccorso istruttorio.
TAR Catanzaro, 28.05.2018 n. 1100
Il Collegio ritiene di dare seguito alla ricostruzione che ritiene necessaria l’indicazione separata di tali costi e oneri e che in relazione ad essi non operi il soccorso istruttorio.
Si tratta, infatti, di una norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi (in applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., pacificamente applicabili all’atto amministrativo ex art. 1324 c.c. ovvero tramite il procedimento analogico).
D’altro canto, trattandosi di requisiti dell’offerta economica, per essi non appare applicabile il soccorso istruttorio, espressamente escluso per tali requisiti dall’art. 85 comma 9 d.lgs. n. 50 del 2016, né può farsi riferimento alla tutela dell’affidamento del contraente alla luce del carattere imperativo della norma e dei requisiti professionali richiesti ad un operatore economico qualificato partecipante a una gara pubblica.
La giurisprudenza, cui aderisce questo Tribunale, ritiene che il suddetto obbligo sussista anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio – diversamente dal sistema previgente – trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell’offerta. Alla mancata indicazione degli oneri non può che conseguire l’esclusione del concorrente dalla gara, pur in assenza di una specifica disposizione nel bando.(Cfr. TAR Calabria – Catanzaro, 6 febbraio 2018, n. 332; Id. 7 febbraio 2018, n. 337; TAR Campania – Napoli, sez. II, 27 marzo 2018, n. 1952; TAR Sicilia – Catania, sez. IV, 17 novembre 2017, n. 2688 e sez. III, 31 luglio 2017, n. 1981; TAR Umbria 56/2018 e 17 maggio 2017, n. 390; TAR Campania – Salerno, sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34; TAR Molise 2016, n. 513; TAR Calabria – Reggio Calabria 25 febbraio 2017, n. 166; T.A.R. Veneto, 21 febbraio 2017, n. 182; TAR Campania, Napoli, 2017, n. 2358, Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 15 dicembre 2016, n. 5582).
—
2) Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – Soccorso istruttorio opera anche se l’esclusione è espressamente prevista dalla lex specialis.
CGA Regione Sicilia, 07.06.2018 n. 344
Non è (più) dubitabile che il legislatore del 2016 prescriva adesso che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Si tratta piuttosto di stabilire quali siano le conseguenze nel caso in cui un simile obbligo – qui espresso anche dal disciplinare di gara – non sia adempiuto e, in particolare, se ciò debba determinare in via automatica l’esclusione del concorrente dalla gara.
A questa domanda reputa il Collegio che si debba rispondere muovendo da due considerazioni, da ultimo poste chiaramente in luce da Consiglio di Stato, sez. III, n. 2554/2018.
La prima è che testualmente il Codice non commina alcun effetto espulsivo per l’inadempimento di tale obbligo.
La seconda considerazione ha a che vedere con la finalità di questo obbligo di legge, che è in funzione della verifica della congruità dell’offerta economica, fase per la quale, ove si dubiti di tale serietà, è previsto, in primo luogo dal diritto euro-unitario, un vero e proprio subprocedimento, da svolgersi in contraddittorio con l’offerente.
Il principio del necessario contraddittorio, che accompagna e connota l’intera verifica dell’anomalia dell’offerta (v. da ultimo l’art. 69 della direttiva 24/2014), era stato invocato già in passato con riferimento all’obbligo originariamente previsto dal Codice del 2006, agli artt. 86 co. 5 e 87, co. 1 (e prima ancora dall’art. 21, co. 1 bis, della Legge Merloni), di corredare l’offerta, sin dalla sua presentazione di giustificazioni preliminari. E ciò per scongiurare che la loro mancata presentazione potesse determinare l’esclusione in via automatica, senza prima avere verificato in concreto l’anomalia dell’offerta (v., ex multis, Cons. St., V, n. 5279/2011).
Anche al lume di tale precedente e di una più corretta messa a fuoco della questione qui in esame, il richiamo al soccorso istruttorio in senso proprio di cui all’art. 83 comma 9, che il Codice vigente parrebbe confinare nel solo ambito della documentazione non afferente all’offerta economica e all’offerta tecnica, non è pertinente ed è anzi probabilmente fuorviante; dovendo il problema trovare soluzione in un diverso contesto, nell’ambito della disciplina della verifica dell’anomalia (art. 97).
Tirando a questo punto le fila del discorso, si è dell’avviso che un’interpretazione della nuova normativa sui contratti pubblici, quale quella seguita dal primo giudice, che faccia discendere dall’omessa indicazione dei costi per la sicurezza un effetto automaticamente espulsivo, si porrebbe in contrasto con il quadro del diritto eurounitario (v. art. 57, par. 6, della direttiva 24/2014), per come interpretato costantemente dalla Corte di Giustizia UE; in precedenti – taluni dei quali sopra ricordati – in cui la Corte ha più volte ribadito che non è legittimo escludere il concorrente solo per un vizio formale della domanda o dell’offerta, a condizione che – nel caso degli oneri per la sicurezza – gli stessi siano stati sostanzialmente ricompresi nel prezzo dell’offerta, pur in difetto della loro preventiva specificazione.
Va quindi confermata la soluzione già fatta propria dalla Adunanza Plenaria n. 19/2016, nella vigenza del Codice del 2006, nel senso che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna non giustifica l’immediata esclusione dalla gara o l’annullamento dell’aggiudicazione.
All’esclusione si potrà procedere solamente all’esito del contraddittorio con il concorrente, qualora l’offerta non si dimostri “capiente”, ossia effettivamente idonea a far fronte ai costi minimi imposti dagli obblighi per la sicurezza sul lavoro.(Cfr. TAR Milano, 07.05.2018 n. 1223, TAR Perugia, 09.04.2018 n. 218)
RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera ed oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione automatica - Eccezione alla regola (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Il Giudice Amministrativo può disporre una verificazione sul giudizio di anomalia dell'offerta in ordine al costo della manodopera ?
- Costi della manodopera del subappaltatore: vanno indicati a pena di esclusione ?
- Omessa indicazione oneri di sicurezza aziendali: rimessione all'Adunanza Plenaria CdS
- Costi della manodopera "per relationem" - Impossibilità - Clausola sociale - Irrilevanza (art. 30 , art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio - Attivazione della procedura - Principi (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: possibile revirement del Giudice amministrativo?
- Oneri di sicurezza aziendali e costi della manodopera - Omessa indicazione - Conseguenze - Quattro sentenze applicative (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera: il soccorso istruttorio è applicabile?
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Non comporta esclusione se comunque considerati nel prezzo dell'offerta (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera nei sottosoglia - Eterointegrazione lex specialis - Soccorso istruttorio - Divieto - Due sentenze applicative (art. 36 , art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Soccorso istruttorio in vigenza del nuovo Codice - Inammissibilità - Ragioni (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: orientamenti giurisprudenziali contrapposti
- Oneri di sicurezza aziendali e costi della manodopera - Mancata indicazione - Divieto di soccorso istruttorio - Anche in caso di errore indotto - Lex specialis irrilevante (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Servizi di natura prettamente intellettuale o da eseguirsi principalmente nei locali dell’impresa - Omessa indicazione - Irrilevanza - Nullità della clausola (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio - Ricostruzione della giurisprudenza tra vecchio e nuovo codice
- Settori speciali - Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio (art. 83 , art. 95 , art. 133 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – Legittimo affidamento dell'operatore economico nella lex specialis - Tutela - Soccorso istruttorio (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza nei contratti sottosoglia: esclusione o soccorso istruttorio?
- Oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Gare bandite in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici - Ammissibilità - Condizioni (art. 83 , 95 d.lgs n. 50/2016)
- Servizi intellettuali - Esenzione obbligo indicazione oneri di sicurezza aziendali dopo il correttivo - Natura ricognitiva (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Soccorso istruttorio - Condizioni (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali (nuovamente) all'esame della Corte di Giustizia Europea
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – Mancata specificazione nella lex specialis e nell'allegato modello predisposto dalla Stazione appaltante – Errore indotto – Soccorso istruttorio – Ammissibilità – Principi Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 e 20 – Applicabilità anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è applicabile il soccorso istruttorio in base al nuovo Codice dei contratti?
- Oneri di sicurezza aziendali pari a zero - Sussistenza del dato formale - Non comporta esclusione - Impone verifica dell’anomalia (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – Mancata specificazione nella lex specialis – Soccorso istruttorio – Ammissibilità anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali pari a zero: esclusione automatica o verifica dell’anomalia dell’offerta?
- Appalti sotto soglia - Procedura negoziata - MEPA - Oneri di sicurezza aziendale - Mancata indicazione - Disciplina del nuovo Codice - Esclusione - Necessità - Errato riferimento normativo nel modello fac simile precompilato fornito dalla Stazione appaltante - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti sotto soglia - Procedura negoziata ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti - Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale - Esclusione - Legittimità - Indicazione non richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta - Irrilevanza - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 36 , art. 95 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Clausola del bando dubbia, violazione, esclusione dalla gara, illegittimità - 2) Oneri della sicurezza interni, indicazione da parte dell'impresa in misura identica a quella indicata nella lex specialis, legittimità (art. 46 , art. 86 d.lgs. n. 163/2006)
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali - Servizi e forniture - Conformità alla normativa vigente - Omissione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 86, 87, d.lgs. n. 163/2006)
- Oneri di sicurezza aziendali - Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - Obbligo di indicazione - Mancata specificazione nella lex specialis - Errore indotto - Soccorso istruttorio - Applicabilità - Purchè non sia in contestazione il rispetto dei costi minimi (Art. 86 , 46 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 80 d.lgs. n. 50/2016)