Oneri di sicurezza aziendali pari a zero – Sussistenza del dato formale – Non comporta esclusione – Impone verifica dell’anomalia (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Genova, 02.03.2017 n. 163

In relazione alla dedotta violazione della norma di cui all’art. 95 comma 10 d.lgs. 502016 per mancata indicazione dei costi in materia di salute e sicurezza, pur condividendo l’impostazione di parte ricorrente circa la doverosità dell’indicazione ora imposta dalla norma, nel caso di specie l’offerta della controinteressata è stata accompagnata dalla compilazione del previsto modulo anche sul punto in questione;
– considerato che, pur dinanzi ad un valore a prima vista del tutto anomalo (indicato come pari a 0), il dato formale dell’indicazione dei presunti costi sussiste, cosicchè la verifica in capo alla stazione appaltante si sposta sul versante dell’eventuale sostenibilità ed anomalia dell’offerta, non certo sul dedotto profilo formale della violazione della norma invocata;
– atteso che, in relazione alla seconda censura concernente la presunta violazione della legge di gara in ordine ai requisiti richiesti in merito alla partecipazione ad un numero adeguato di ore di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come in realtà l’aggiudicataria sia in effettivo e sostanziale possesso della relativa documentazione, prodotta in origine in parte e quindi compiutamente integrata già in sede procedimentale, in termini pienamente compatibili con i principi vigenti in tema di soccorso istruttorio, con conseguente applicabilità del meccanismo di cui all’art. 83 comma 9 d.lgs. 50 cit.;
– considerato che, in specie a fronte della valenza formale dell’indicazione dei costi aziendali di cui al primo motivo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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