
Con riguardo all’ammissibilità o meno dell’immediata impugnabilità delle clausole del bando e del disciplinare di gara, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che vanno fatte rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” le seguenti fattispecie:
a) le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5671/2012);
b) le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3/2011);
c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 980/2003);
d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e oggettivamente non conveniente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6135/2011; Sez. III, n. 293/2015);
e) le clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto: Consiglio di Stato, Sez, II, n. 2222/2013);
f) i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate;
g) gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Consiglio di Stato, Sez, III, n. 5421/2011).
Come ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, “la possibilità di impugnare immediatamente il bando di gara, senza la preventiva presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, è stata configurata quale eccezione alla regola in base alla quale i bandi di gara possono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell’interessato. Pertanto, il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L’eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell’interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell’ esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell’immediata contestazione si traduce nell’impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo”.
In applicazione dei principi sopra esposti, sussiste l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure con cui si lamenta la presunta predilezione della stazione appaltante per gli elementi di natura quantitativa dell’offerta. Tali rilievi non hanno ad oggetto clausole escludenti nei sensi dianzi tracciati, ma molto più genericamente il rischio, valutabile semmai soltanto all’esito della gara, di uno svilimento del criterio di aggiudicazione prescelto in ragione di un apprezzamento prevalentemente quantitativo dell’offerta a scapito del pregio qualitativo (TAR Napoli, 26.02.2020 n. 878).
RISORSE CORRELATE
- Criteri tabellari graduati - Scarto significativo di punteggio assegnabile - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio tabellare ( on / off ) per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica - Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri quantitativi e qualitativi - Distinzione - Punteggio - Tempo impiegato dalla Commissione per valutazione delle offerte (art. 77 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri di valutazione - Metodo tabellare (on / off ) - Anche prevalente - Legittimità - Impugnazione - Inammissibilità - Nessuna lesione se l'operatore economico non ha presentato una valida offerta (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Metodo tabellare ( on/off ) per la quasi totalità dei criteri di valutazione - Legittimità - Anche in caso di alta intensità di manodopera (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Metodo tabellare ( ON/OFF ) - Attribuzione del punteggio su autodichiarazione del concorrente - Assenza di valutazione delle prestazioni da parte della Commissione - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Attribuzione del punteggio - 90 punti per l'offerta tecnica e 10 punti per l'offerta economica - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio per opere aggiuntive: è applicabile agli appalti di servizi o di forniture?
- Punteggio - Criteri automatici ON/OFF - Limiti - Appiattimento delle offerte - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio per l'offerta di opere aggiuntive - Divieto - Appalto di servizi - Inapplicabilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Formula del punteggio economico - Indipendente / parabolica (od esponenziale) - Marginalizzazione della componente economica a favore della qualità dell’offerta - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016 , Linee Guida n. 2)
- Offerta economica - Attribuzione del punteggio - Formula ancorata al prezzo anzichè al ribasso - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 2 - Vincolatività (art. 95 d.lgs. n 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Peculiarità - Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio per la valutazione dell’offerta economica - Formula - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Punteggio - Effetto appiattimento - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Il RUP può correggere l'attribuzione del punteggio operata dalla Commissione di gara?
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)