
Consiglio di Stato, sez. III, 26.10.2020 n. 6530
Orbene, è un dato obiettivo che le due imprese, facenti parte del RTI aggiudicatario, dopo aver dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, la pendenza del procedimento sanzionatorio, pur essendo state raggiunte in data 9 maggio 2019 dalla notizia del suddetto provvedimento sanzionatorio, adottato in data 27 aprile 2019 (cui faceva seguito la comunicazione in data 8.7.2019 dell’informativa Consip all’Anac), hanno omesso di dichiarare con la dovuta sollecitudine tale sopravvenienza pur essendosi tenuta l’ultima seduta pubblica di gara il 7.06.2019 nella quale ben avrebbero potuto, in ossequio ai suindicati obblighi di legge oltreché ai doveri di lealtà, buona fede e correttezza, rappresentare tale circostanza prima che la stazione appaltante si determinasse sull’aggiudicazione della gara. La mancata cura di tale doveroso adempimento assorbe evidentemente le controdeduzioni delle appellanti principali e della stazione appaltante incentrate sulla natura telematica della gara che, nella suddetta prospettazione, non avrebbe consentito di veicolare tali informazioni in via ufficiale sul canale telematico.
Di contro, è di tutta evidenza come tale impedimento non poteva dirsi assoluto siccome agevolmente superabile mediante rappresentazione in via diretta con acquisizione a verbale di pertinenti dichiarazioni o note nella seduta pubblica del 17 giugno 2020 ovvero anche attraverso forme alternative di comunicazione altrettanto efficaci (PEC, raccomandata, fax) nel partecipare, in vista dell’aggiudicazione (dichiarata con determina -OMISSIS- 5.8.2019), alla stazione appaltante notizie obiettivamente rilevanti ed utili per una compiuta valutazione di affidabilità professionale dell’impresa.
Di contro, la comunicazione in argomento è avvenuta solo a valle del perfezionamento dell’aggiudicazione e dopo l’instaurazione dei contenziosi giurisdizionali innanzi al TAR Firenze.
Né sul punto può dirsi convincente la sentenza di primo grado nella parte in cui evidenzia che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e dopo la seduta di gara dedicata alla verifica dei requisiti di ammissione.
E’, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio – declinato in diretta coerenza con l’obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (Cons St., VI, 25 settembre 2017, n. 4470) – secondo cui sussiste, in capo ai partecipanti alle procedure d’appalto della Pubblica amministrazione, l’obbligo di comunicare a quest’ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti ( cfr. ex multis, Cons. St. 16 dicembre 2020, n. 8514; Cons. St., III, 13 giugno 2018, n. 3628).[rif. art. 80 d.lgs. n. 50/2016]
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