Principio di rotazione – Non applicazione – In caso di indagine di mercato senza limitazione degli inviti (art. 36 d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 4)

TAR Genova, 22.10.2019 n. 805

Relativamente all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (…) come chiarito anche dalle Linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018 “[…] La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (punto 3.6).
In sostanza, il principio di rotazione deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza su cui è imperniato tutto il sistema degli appalti, ed opera dunque soltanto nel caso in cui l’amministrazione abbia selezionato o comunque limitato il numero degli operatori cui attingere per gli inviti.
Diversamene, allorché (…) – l’amministrazione abbia fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio in questione e, successivamente, abbia invitato tutti quegli operatori economici (tra cui il precedente affidatario) che avevano manifestato interesse, senza operare alcuna selezione e/o limitazione, non vi è spazio alcuno per l’applicazione del principio, che altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis – in senso anti-concorrenziale (Cfr., in caso analogo, T.A.R. Campania, Salerno, 05.11.2018, n. 1574, e la giurisprudenza ivi citata).

N.D.R.: sul punto sussiste anche un orientamento in senso opposto, espresso da alcune sentenze riportate in calce al presente articolo.

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