TAR Palermo, 31.07.2019 n. 1994
L’art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “… con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Dispone, poi, l’art. 80, co. 5, lett. f-bis), dello stesso d. lgs. n. 50/2016, che: “5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: (…omissis…) f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
Per quanto attiene alla lettera c) su riportata, come chiarito dal Giudice di secondo grado, “Nella citata disposizione sono, poi, individuate una serie di condotte che possono dar luogo a “gravi illeciti professionali”; la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’elencazione è meramente esemplificativa e la stazione appaltante può desumere il compimento di “gravi illeciti” da ogni altra vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231) se essa ne mette in dubbio l’integrità e l’affidabilità.
Per consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico, sono posti a carico di quest’ultimo i c.d. obblighi informativi: l’operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; V,16 novembre 2018, n. 6461; V, 24 settembre 2018, n. 5500; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870). La violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, citato nell’elencazione esemplificativa dell’art. 80, comma 5, lett. c) cit. come “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040)….” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; v. anche: Sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500).
Il su riportato art. 80, co. 5, lett. c) contiene, quindi, un’elencazione meramente esemplificativa dei gravi illeciti professionali, rispetto ai quali la stazione appaltante ha un ampio potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti, sicché ogni concorrente, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere-dovere, deve dichiarare qualunque circostanza potenzialmente incidente sul processo valutativo demandato all’Amministrazione, a prescindere da personali considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 591; 11 giugno 2018, n. 3592).
È stato altresì rilevato che “…La tematica, infatti, esprime gli immanenti principi di lealtà e affidabilità e professionale dell’aspirante contraente che presiedono in genere ai contratti e in specifico modo – per ragioni inerenti alle finalità pubbliche dell’appalto e dunque a tutela di economia e qualità della realizzazione – alla formazione dei contratti pubblici e agli inerenti rapporti con la stazione appaltante. Non si rilevano validi motivi per non effettuare una tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova (cfr. Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3375)…” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5500/2018 cit.; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3375).
Per quanto attiene alle dichiarazioni non veritiere, come ritenuto anche dal Giudice d’appello, la lettera f-bis) dell’art. 80, co. 5 – inserita nell’art. 80, co. 5, dall’art. 49, co. 1, lett. e), n. 1, del d. lgs. n. 56/2017 – si pone quale autonoma causa di esclusione, che la stazione appaltante è tenuta a disporre, quale atto vincolato, in quanto discendente direttamente dalla legge, e derivante dalla mera omissione da parte dell’operatore economico (v. Consiglio di Stato, parere n. 2042/2017).
La dichiarazione non veritiera è sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell’affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati.
La sanzione della reticenza è, infatti, funzionale all’affermazione dei principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell’aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici e i rapporti con la stazione appaltante, come indirettamente inferibile anche dall’art. 30, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6529).
Rispetto a tale disposizione, costituisce dato incontestato che la ricorrente non ha dichiarato l’esistenza di tre precedenti penali dell’amministratore unico cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sostenendo che gli stessi non rientrerebbero nell’obbligo dichiarativo, in quanto tali notizie non avrebbero potuto influire sulle determinazioni della stazione appaltante.
Pertanto, a fronte di una dichiarazione resa dalla concorrente, obiettivamente non corrispondente alla documentazione acquisita dall’Amministrazione, la stazione appaltante è tenuta ad applicare la sanzione dell’esclusione, ponendosi tale causa di esclusione in una fase antecedente rispetto a qualsiasi valutazione sulla rilevanza dell’episodio non dichiarato: “Diversamente, la causa di esclusione introdotta con il correttivo al Codice dei contratti pubblici finirebbe per perdere quell’autonomia che il legislatore ha inteso attribuirle, senza margine di apprezzamento in capo all’amministrazione ulteriore rispetto al riscontro del falso” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5838).
Deve anche rammentarsi che, per giurisprudenza costante, non è configurabile, in capo all’impresa, alcuna scelta sui fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo dell’omnicomprensività della dichiarazione (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).
RISORSE CORRELATE
- Esclusione per omissione dichiarativa di informazioni rilevanti e condotta reticente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità dell’ operatore economico
- Provvedimento di esclusione per inaffidabilità dell’ operatore economico : contenuto della motivazione
- Gravi illeciti professionali - Controversia tra privati che non riguarda prodotti offerti in gara - Irrilevanza - Inidoneità ad incidere sull' affidabilità dell' operatore economico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Esclusione - Adeguata motivazione - Necessità - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Limite (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Contestazione in giudizio o transazione – Irrilevanza – Potere / dovere di valutazione della Stazione Appaltante – Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna - Grave illecito professionale - Esclusione - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazione omessa, reticente o falsa - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali pregressi - Periodo massimo di rilevanza ostativa alla partecipazione - E' di tre anni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Subappalto e subaffidamento: differenza - 2) Falsa dichiarazione: comprende sia il falso “commissivo” che “omissivo” - 3) Condanne penali in capo al subappaltatore - Omessa dichiarazione - Esclusione automatica del concorrente subappaltante - Correttivi - Applicazione alla luce delle sentenza Corte di Giustizia Europea (art. 80 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione da una precedente gara risultante dal casellario ANAC - Omessa dichiarazione nelle gare successive - Grave errore professionale endoprocedurale - Sussiste - Anche se risalente nel tempo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DGUE (Documento di gara unico europeo) - Dovere di fedele redazione e presentazione - Sussiste - Mancata indicazione di condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale - Esclusione - Legittimità (art. 80 , art. 85 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali: soggetti sui quali va effettuata la valutazione e differenza con i motivi di esclusione
- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente esclusione per irregolarità fiscale ormai sanata - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - False dichiarazioni o falsa documentazione - Motivo di esclusione da successive gare - Ipotesi tipiche - Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali - Dimostrazione con mezzi adeguati - Spetta alla Stazione Appaltante; 2) Rinvio a giudizio e carichi pendenti - Dichiarazione - Obbligo - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazione " omessa " e dichiarazione " falsa " - Differenza ai fini dell'esclusione dalla gara (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Omessa o falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti – Self cleaning – Inapplicabilità – Valutazione delle misure adottate – Impossibilità – Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)