TAR Milano, 09.09.2019 n. 1955
Ritiene la società – omissis – che il verbale con cui la Commissione giudicatrice ha rinnovato il giudizio positivo di congruità dell’offerta della società – omissis – sia nullo, perché la Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell’Amministrazione, i cui poteri si esauriscono con il sopraggiungere dell’aggiudicazione definitiva, la quale ne approva l’operato. L’aggiudicazione definitiva non è stata annullata, nemmeno in autotutela, e pertanto la Commissione avrebbe effettuato il riesame in carenza di potere. (…) [rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016).
Va considerato che in linea generale è riconosciuto alla stazione appaltante il potere di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione (e non solo la mera proposta di aggiudicazione), sia pure nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 21-nonies L. n. 241/1990 (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 604/2019).
A maggior ragione va riconosciuto all’Amministrazione il potere di disporre una rinnovazione, anche parziale dell’istruttoria. Questo significa che la stazione appaltante può riconvocare la Commissione giudicatrice per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che possono sia sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti, sia non dare avvio ad alcuna riedizione del potere, così come è avvenuto nel caso di specie. Né, d’altro canto, può ritenersi che il verbale (…) costituisca un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Vero è, infatti, che l’Amministrazione può sempre integrare con successivi atti procedimentali la motivazione: quel che non è consentito è veicolare tale integrazione nel giudizio attraverso gli atti defensionali (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emila Romagna – Parma, sentenza n. 76/2019).
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