Consiglio di Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5711
Quanto alla nuova riunione della Commissione, ritiene il Collegio di condividere l’interpretazione seguita dal primo giudice e riproposta dalla parti appellate.
Si tratta, nella specie, evidentemente dell’esercizio dello specifico potere di riesame che spetta alla Commissione giudicatrice, organo di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una specifica gara.
La sua attività si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Fino a questo momento la Commissione conserva il potere di riesaminare l’operato al fine di emendarlo da eventuali errori.
E’ quanto avvenuto nella fattispecie che occupa, a seguito della richiesta del RUP – come risulta dal verbale – in riferimento specifico alle contestazioni contenute nei ricorsi proposti da -Omissis-.[rif. art. 77 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Rifiuto di un Commissario alla sottoscrizione dei verbali di gara - Impossibilità di concludere la valutazione delle offerte - Nomina di una nuova Commissione giudicatrice - Necessità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Composizione parziale - Sedute svolte da un sottogruppo di Commissari - Illegittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Sostituzione di un Commissario nel corso delle sedute di valutazione - Rinnovazione delle operazioni di gara – Non necessaria (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Commissione - Rinnovazione dell'istruttoria su punti controversi e riesame del giudizio di congruità successivamente all'aggiudicazione - Legittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Ripetizione delle operazioni di gara a seguito di una sentenza di annullamento - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Limiti - Motivazione postuma - Illegittimità
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)