Verifica di anomalia – Giudizio negativo – Motivazione – Riferimenti ad una procedura di gara diversa – Illegittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Lecce, 10.06. 2019 n. 974

Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “In sede di verifica delle offerte anomale la motivazione del relativo giudizio deve essere rigorosa ed analitica in caso di giudizio negativo, mentre in caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell’offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti” (Consiglio di Stato, sez. III, 18.12.2018 n. 7128) [art. 97 d.lgs. n. 50/2016] (…)
Senonché, tali “riscontri” sono da ritenersi del tutto inconferenti ai fini in esame, sia perché provenienti da un’Area (…) diversa da quella (…) che ha espletato la gara, sia perché riguardanti una procedura diversa da quella in esame. (…) Per tali ragioni, reputa il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione, secondo cui l’offerta della ricorrente non garantirebbe “… la necessaria sostenibilità e affidabilità per l’esecuzione del contratto nella sua complessità”, non soddisfa il prescritto obbligo motivazionale, essendo anzi contraddetta dagli elementi or ora esposti.