
TAR Catania, 16.09.2025 n. 2670
In questa prospettiva, il giudizio di congruità si espone al duplice vizio di difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione.
Al Collegio appare parimenti non condivisibile la tesi secondo cui, una volta richiamati i principi di risultato e di fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023, la discrezionalità amministrativa verrebbe ad ampliarsi sino a ricomprendere scelte non suffragate da un adeguato riscontro documentale.
I principi indicati, infatti, non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata, tanto più quando la sostenibilità economica dell’offerta si fondi su misure agevolative per loro natura soggette a condizioni, limiti e orizzonti temporali determinati.
Per le identiche ragioni appare, altresì, meritevole di un opportuno approfondimento istruttorio anche la questione relativa al monte-ore.
RISORSE CORRELATE
- Principio del risultato e limiti esclusione offerta economicamente più vantaggiosa in favore di offerte meno vantaggiose (art. 1 d.lgs. 36/2023)
- Verifica di anomalia : giustificazioni devono essere specifiche e documentate (art. 110 d.lgs. 36/2023)
- Principio del risultato applicabile ai contratti attivi (art. 1 , art. 13 d.lgs. 36/2023)
- Principio del risultato ed interpretazione della lex specialis (art. 1 d.lgs. 36/2023)
- Verifica di anomalia e sostenibilità dell' offerta : non è sufficiente la complessiva solidità economica del concorrente
- Verifica di anomalia - Commissione - Rinnovazione dell'istruttoria su punti controversi e riesame del giudizio di congruità successivamente all'aggiudicazione - Legittimità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)