TAR Napoli, 09.09.2019 n. 4464
Non è comunque condivisibile la tesi svolta dalla ricorrente per cui sarebbe possibile desumere la non corrispondenza sostanziale tra quanto verbalizzato e l’effettiva attività svolta dalla commissione dalla circostanza che due delle tre schede triangolari recano una data (…) non coincidente con una delle sedute della commissione e la terza scheda non reca alcuna data.
(…) la Commissione ha provveduto collegialmente allo svolgimento delle ulteriori operazioni necessarie per la assegnazione finale dei punteggi complessivi, sicché i rilievi di parte ricorrente appaiono di per sé inidonei a disvelare, sotto un profilo sostanziale, il vizio lamentato di insufficiente verbalizzazione e immotivata attribuzione dei punteggi ai concorrenti, dequotando a mera irregolarità.
Sul punto gioverà richiamare condivisa giurisprudenza per cui “ (…) il verbale di una procedura amministrativa – a differenza di quanto avviene, ad esempio, per l’atto pubblico notarile – non richiede in linea di principio di essere redatto a pena di invalidità con forme e menzioni particolari; di conseguenza, come affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018 n. 677, chi contesta la legittimità degli atti della procedura stessa non può limitarsi a dedurre in proposito solo la mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma ha l’onere di provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che una qualche irregolarità abbia avuto luogo con pregiudizio nei suoi confronti, il che nel caso presente non è stato prospettato” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704). Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a far ravvisare un pregiudizio sostanziale (…) e non lamentandosi, peraltro, condizionamenti o alterazioni di sorta nei giudizi espressi in connessione alle predette modalità di svolgimento delle operazioni valutative.
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Chiarimenti sulle offerte - Possono essere richiesti soltanto prima della valutazione - Giudizio finale - Autotutela - Presupposti - Richiesta ampia motivazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Composizione parziale - Sedute svolte da un sottogruppo di Commissari - Illegittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Veridicità delle offerte - Controllo in fase di gara - Possibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Verbalizzazione postuma, o in unico verbale, delle operazioni di gara - Possibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Idoneità dell'offerta - Valutazione complessiva - Discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Lex specialis – Autovincolo per la Stazione Appaltante; 2) Verbalizzazione postuma delle operazioni di gara – Inammissibilità (art. 71 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Possibilità per i singoli Commissari di visionare le offerte tecniche direttamente dalla piattaforma - Principi di segretezza e trasparenza - Cautele tecniche - Verbalizzazione (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Voti dei singoli Commissari - Verbalizzazione - Principi (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Voti dei singoli Commissari - Indicazione nel verbale di gara - Obbligo - Non sussiste (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Voti assegnati dai singoli Commissari: quando è necessario indicarli nel verbale di gara?
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)