
Consiglio di Stato, sez. IV, 15.09.2015 n. 4316
(sentenza integrale)“Il TAR ha, oltre ad aver respinto la censura richiamandosi alla natura dei lavori affidati, ha evidenziato, in punto di fatto, come tutti e tre i membri della commissione nominata possedessero specifiche competenze nel settore in parola, avendo in precedenza preso parte a numerose commissioni per procedure relative ad interventi di sistemazione analoghi a quello oggetto dell’affidamento in esame. In merito, sempre considerata l’effettiva natura dell’appalto, il Collegio ritiene condivisibile l’assunto di matrice giurisprudenziale riportato dal TAR, per cui “Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi”. Del resto proprio un orientamento di questo Consiglio (sez. VI, n. 6297/2009) ha chiarito che i dati in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio. Né, con riferimento al già evidenziato profilo paesaggistico ambientale e natura e scopi dei lavori appaltati la professionalità offerta dalla posizione dell’architetto può essere ritenuta insufficiente rispetto a quella dell’ingegnere”.
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RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Esperienza nello specifico settore oggetto del contratto - Interpretazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Commissari - Esperienza - Può riguardare anche aspetti gestionali ed organizzativi (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico, sufficienza - Divieto di introduzione di sub-pesi e sub-punteggi da parte della Commissione - Valutazione dell'esperienza dei Commissari (art. 83 , art. 84 d.lgs. n. 163/2006)
- Commissione di gara - Competenza tecnica e professionale dei Commissari - Va intesa in senso unitario, sistematico e contestualizzato (Art. 84)
- Commissione di gara - Membri - Devono essere esperti della materia (Art. 84)
- Commissione di gara: non tutti i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (Art. 84)
- Qualifica di esperto nella commissione di gara: requisiti (Art. 84)
- Composizione della Commissione di gara e garanzia di pubblicità delle sedute (Artt. 2, 84)
- Illegittima composizione della Commissione e ripetizione della gara (Art. 84)
- Nomina della Commissione per l'affidamento di una concessione di servizio (Art. 84)
