Alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 10.01.2013 n. 97; id., sez. V, 01.10.2010 n. 7256).
L’individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità successivamente all’apertura delle offerte tecniche integra un’evidente inversione procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia dell’eccesso di potere.
RISORSE CORRELATE
- Commissione di gara: quando si esauriscono i suoi poteri e terminano le sue funzioni?
- Commissione di gara - Introduzione di criteri integrativi o elementi di specificazione - Differenza - Ammissibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta - Valutazione - Attribuzione punteggio unico anzichè punteggi singoli per ogni componente della Commissione di gara - Illegittimità - Conseguenze
- Punteggio numerico, sufficienza - Divieto di introduzione di sub-pesi e sub-punteggi da parte della Commissione - Valutazione dell'esperienza dei Commissari (art. 83 , art. 84 d.lgs. n. 163/2006)
- Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno preventivamente indicate nella lex specialis? La Commissione di gara può scegliere o modificare quelle applicabili?
- Criteri di valutazione dell'offerta - Integrazione da parte della Commissione - Divieto - Specificazioni o chiarimenti - Possibilità (Art. 83)
- Possibilità di introdurre sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara: condizioni
- Integrazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione
- Art. 4, (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)