Oneri per la sicurezza aziendale e da interferenze – Differenza – Esclusione dal ribasso – In caso di ambigua formulazione della lex specialis – Ammissibilità (Art. 86)

Consiglio di Stato, sez. III, 19.02.2016 n. 695

È ben vero che gli oneri per la sicurezza aziendale – distinti da quelli cc.dd. da interferenze – costituiscono una voce di costo dell’offerta e, come questa, sono pertanto soggetti a ribasso (Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), ma è altresì incontestabile che la stessa formulazione della lex specialis, per la stessa ambiguità «già presente a livello normativo» (così, per analogo caso, proprio la citata sentenza del Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), si prestasse ad una duplice lettura, che non può essere imputata a colpa delle concorrenti.
Nel dubbio, pertanto, Il Q. ha applicato letteralmente la previsione dell’art. 17.3.1. del capitolato speciale, pur nella sua ampia e ambigua formulazione, escludendo dal ribasso entrambi i due tipi di oneri.
L’offerta economica presentata da Il Q., dunque, non appare né di fatto è indeterminata, poiché ha consentito alla stazione appaltante di apprezzarne il valore in termini assoluti comprensivi di oneri della sicurezza (aziendali ed esterni) non soggetti a ribasso.