Consiglio di Stato, sez. III, 21.10.2015 n. 4812
(sentenza integrale)“Nelle gare affidate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del citato art. 83 del codice dei contratti pubblici, è rimesso alla stazione appaltante di fissare nel bando i criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa delle offerte.
L’art. 1, comma 1, lett. u) del D.Lgs 152/08, nel modificare l’art. 86, comma 4, del codice, a seguito, peraltro, dell’apertura di infrazione (n. 2007/2309) nei confronti dell’Italia ad opera della Commissione CE, ha escluso che la Commissione possa fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, “i criteri motivazionali” cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, come era invece consentito prima della riforma del correttivo al codice dei contratti.
E ciò allo scopo di limitare al massimo la discrezionalità delle Commissioni (fino al punto di renderne quasi vincolate le valutazioni), a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza nelle operazioni di valutazione qualitativa delle offerte.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, l’Amministrazione deve individuare criteri specifici di selezione che siano collegati all’oggetto dell’appalto ed oggettivamente quantificabili, rispettosi dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e pubblicizzarli nel bando o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti (cfr. Corte Giust. CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland).
A conferma di tale volontà legislativa, come ricorda il primo giudice, il comma 5 dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici stabilisce che per attuare la ponderazione o, comunque, attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie, stabilite dal regolamento di attuazione del codice, tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. A sua volta, l’art. 283 del regolamento (DPR n. 107/2010) rimette alla stazione appaltante e non alla Commissione di scegliere una delle metodologie indicate, non tassativamente, dall’Allegato P.
In giurisprudenza, tuttavia, fermo il divieto di fissare nuovi criteri o sub criteri di valutazione dell’offerta dopo la sua presentazione, non si esclude la possibilità per le Commissioni di fissare mere specificazioni o chiarimenti dei criteri già fissati dal bando (Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2010, n. 5844). E’ connaturale al giudizio di merito della Commissione la presenza di un margine di discrezionalità che non può essere assorbito in un contesto di criteri e sub-criteri tale da rendere totalmente vincolato un giudizio di valutazione ( C.d.S.; III Sez., 23/02/2015, n. 907). Nella fattispecie, tuttavia, si è trattato di una integrazione sostanziale del bando e non di una mera specificazione motivazionale”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Criteri di valutazione - Modifica dopo apertura delle offerte - Inammissibilità (art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione di gara - Introduzione di criteri integrativi o elementi di specificazione - Differenza - Ammissibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione - Predisposizione griglia di sottoparametri di valutazione delle offerte dopo l'apertura delle buste - Illegittimità (art. 4 , art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Commissione giudicatrice - Individuazione postuma di sottoparametri di valutazione delle offerte (art. 4 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta condizionata - Inammissibilità - Predeterminazione dei criteri - Funzione - Divieto di integrazione ex post da parte della Commissione (Art. 83 , D.Lgs. n. 163/2006)
- 1) Clausola di equivalenza, mancanza nel bando di gara, eterointegrazione da parte del Giudice, inammissibilità - 2) Commissione di gara, chiarimenti, limiti, rispetto dei requisiti minimi ed essenziali previsti dalla lex specialis (Artt. 68 , 84)
- 1. Incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta tecnica: conseguenze. - 2. Varianti progettuali: criteri guida, presupposti, differenza tra criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. - 3. Chiarimenti della Stazione appaltante: funzione e limiti. (Artt. 46, 76)
- Possibilità di introdurre sub-criteri di valutazione da parte della Commissione di gara: condizioni
- Modificabilità in corso di gara dei criteri di valutazione nelle concessioni di servizi (Art. 30)
- Integrazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione
- Fissazione dei sub-criteri di valutazione: spetta alla lex specialis e non al seggio di gara (Art. 83)
- Discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione
- Articolazione dei criteri di valutazione dell'offerta (Art. 83)
- Divieto di integrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione di gara (Art. 83)