Consiglio di Stato, sez. V, 19.05.2016 n. 2082
Pacifica giurisprudenza richiede che il giudice dinanzi alle valutazioni delle offerte sottoposte ad esame di congruità a fronte della sussistenza di anomalia, verifichi se la valutazione sia stata condotta secondo un metro logico e razionale e non si sia caduti nell’applicazione di regole arbitrarie, senza però ripercorrere l’esame dell’offerta, parafrasandone i termini concreti rispetto alla prestazione da aggiudicare; in breve, la rinnovazione dell’esame da parte del Collegio giudicante, svolgendo passo per passo le valutazioni rispetto ai singoli aspetti dell’offerta, attua una sostituzione del giudice amministrativo nei confronti del potere amministrativo, ponendosi in contrasto il principio della separazione dei poteri.
In secondo luogo, e qui le censure dell’appellante acquistano una maggiore pregnanza, la E. ha sostanzialmente modificato i contenuti della propria offerta in sede di rinnovate valutazioni da parte della stazione appaltante e tale fenomeno, pur registrato dalla sentenza del T.AR., non è stato considerato nella sua pur grave illegittimità, dimostrata nei dati forniti di nuove assunzioni e di trasformazioni di contratti di lavoro a tempo parziale in contratti di lavoro a tempo pieno.(…)
Questi elementi, insieme alla predetta trasformazione dei rapporti a tempo parziale, è avvenuta in un momento successivo alla presentazione dell’offerta ed è stata utilizzata a mò di giustificazione delle anomalie riscontrate; a prescindere che tali modificazioni andavano inevitabilmente a modificare il prezzo offerto, falsando del tutto la graduatoria e ponendosi in rotta di collisione con il principio della par condicio tra concorrenti, venivano a costituire non una giustificazione, ma un’inammissibile modificazione strutturale dell’offerta, dunque della futura proposta contrattuale, in una fase di termini largamente scaduti ed in una fase, la giustificazione delle anomalie, che deve verificare la serietà di un’offerta nei suoi termini di formulazione e la cui modificazione si pone quindi in contrasto irrimediabile tanto dello scopo principale della stessa verifica, quanto con i principi posti a governo dello svolgimento delle pubbliche gare.
RISORSE CORRELATE
- Modifiche dell’ offerta in sede di giustificazioni dell’ anomalia
- Verifica di anomalia - Giustificazioni - Modifica per originari errori di calcolo (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia - Giustificazioni - Modifiche nel corso del procedimento - Condizioni (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Anomalia dell'offerta - Verifica - Peculiarità (art. 97 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia offerta - Giustificazioni sopravvenute, modifiche, compensazioni tra sottostime e sovrastime - Possibilità - Limiti (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Quali giustificazioni possono essere fornite in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta?
- Modifiche ed integrazioni dell'offerta economica - Possibilità - Differenza tra contenuto dell'offerta e giustificazioni del prezzo - Conseguenze - Sindacabilità
- Verifica di congruità - Giudizio - Concerne l'offerta complessiva e non le singole poste economiche (Artt. 86, 87 d.lgs. n. 163/2006)
- Anomalia dell'offerta - Verifica - Finalità - Aggiustamenti dell'offerta - Inammissibilità
- Verifica di anomalia dell'offerta - Approccio globale e sintetico - Giustificazioni recanti modifica dell'organigramma del personale - Parziale mutamento delle qualifiche di inquadramento e dell'anzianità - Possibilità in quanto non snatura l'offerta (Artt. 86, 87)
- Valutazione sull' anomalia - Competenza - Può essere effettuata da un singolo membro della Commissione dotato di professionalità specifica rispetto agli aspetti tecnico-economici dell’offerta - Mancata nomina di una Commissione tecnica o investitura del RUP - Non rileva - Condizioni (Art. 86)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse