
Consiglio di Stato, sez. V, 20.07.2016 n. 3277
Costituisce orientamento giurisprudenziale uniforme, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, quello secondo cui il giudizio sulla congruità ha ad oggetto l’offerta complessivamente considerata e non le singole, parcellizzate, poste economiche che la compongono, rispetto alle modalità d’esecuzione del servizio offerto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090; Id., sez. IV, 22 marzo 2013 n. 1633).
Lo scostamento di singole voci, riferito oltretutto a parametri standards, è ex se irrilevante, rispetto alla valutazione globale dell’offerta ove assume rilevo le peculiarità del servizio, come programmato dall’impresa, nell’ottica del risparmio dei costi e quindi dell’economicità delle prestazioni contrattuali.
RISORSE CORRELATE
- Project financing - Anomalia dell'offerta - Verifica - Peculiarità (art. 97 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Anomalia dell'offerta - Verifica - Finalità - Aggiustamenti dell'offerta - Inammissibilità
- Verifica di anomalia - Giustificazioni - Modifica strutturale dell'offerta - Inammissibilità (Artt. 86, 87)
- Verifica di anomalia dell'offerta - Approccio globale e sintetico - Giustificazioni recanti modifica dell'organigramma del personale - Parziale mutamento delle qualifiche di inquadramento e dell'anzianità - Possibilità in quanto non snatura l'offerta (Artt. 86, 87)
- Valutazione sull' anomalia - Competenza - Può essere effettuata da un singolo membro della Commissione dotato di professionalità specifica rispetto agli aspetti tecnico-economici dell’offerta - Mancata nomina di una Commissione tecnica o investitura del RUP - Non rileva - Condizioni (Art. 86)
- Verifica di anomalia: rileva la convenienza complessiva dell'offerta (Art. 86)
- Natura della verifica di anomalia dell'offerta e possibilità di modifica delle singole voci in sede di giustificazioni (Art. 86)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse