TAR Venezia, 18.02.2020 n. 169
Nel settore degli appalti pubblici la giurisprudenza (Tar Veneto n. 1042/2017; Cons. St. n. 491/2015) ha chiarito che se, in linea generale e astratta, le clausole della legge di gara attinenti al prezzo posto a base d’asta possono annoverarsi tra le clausole cosiddette escludenti, in concreto occorre distinguere il caso in cui le predette clausole siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta (clausola escludente) dal casi in cui vi sia una mera difficoltà soggettiva, in capo alla singola ricorrente, di formulare un’offerta competitiva (clausola non escludente).
E’ stato, altresì, precisato che le valutazioni tecniche, incluse quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte ricorrente, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimostrano semplicemente l’impossibilità soltanto per l’attuale ricorrente, di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006). (…)
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che le clausole della lex speciali impugnate dalla ricorrente non siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, evidenziando al più una mera difficoltà soggettiva, in capo all’odierna ricorrente, di formulare un’offerta competitiva, il ricorso deve essere respinto.[rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]
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RISORSE CORRELATE
- Congruità della base d'asta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Importo a base d'asta - Utile d'impresa - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Prezzo a base d'asta - Determinazione - Accuratezza ed analiticità - Necessità - Costo storico del servizio - Limiti (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- CAM (Criteri Ambientali Minimi) - Mancata applicazione - Errata determinazione del prezzo a base d'asta - Identico a quello della precedente gara - Incongruità - Illegittimità (art. 34 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Base d'asta - Occorre garantire la qualità delle prestazioni - Adeguatezza e congruità - Necessità (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Operatore economico non partecipante alla gara - Legittimazione al ricorso - Ipotesi del prezzo a base d'asta simbolico o irrisorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri ambientali minimi (CAM) per ristorazione collettiva e derrate alimentari - Applicazione - Base d'asta irragionevole e non remunerativa - Illegittimità (art. 30 , art. 34 d.lgs. n. 50/2016)
- Prezzo a base d'asta - Ampia discrezionalità della Stazione Appaltante - Scostamento rispetto al costo del lavoro di cui alle Tabelle ministeriali - Possibilità - Non comporta anomalia - Remuneratività dell’appalto - Dipende dal valore complessivo delle voci del contratto (Art. 86)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)