Importo a base di gara inferiore al limite minimo delle Tabelle ministeriali (art. 23 , art. 30 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Catanzaro, 13.10.2017 n. 1526

I motivi di ricorso a base dell’impugnazione attengono sostanzialmente ad una sottostima dell’importo a base di gara, giacché, secondo la ricorrente, la stazione appaltante sarebbe incorsa in un macroscopico errore nel fissare tale importo, tenuto conto del numero di ore occorrenti per l’espletamento dell’attività e del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati, fissato nelle tabelle ministeriali.
Secondo la giurisprudenza consolidata sussiste un onere di immediata impugnazione, oltre che nelle ipotesi di clausole escludenti, anche nel caso in cui siano previsti oneri incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017 n. 3110, Tar Abruzzo, L’Aquila, 9 marzo 2017 n. 124; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2017 n. 423; Tar Toscana, sez. II, 14 febbraio 2017 n. 243);
Tra tali ipotesi, rientra la presente fattispecie, nella quale la ricorrente lamenta la fissazione di un importo a base di gara largamente al di sotto del limite minimo risultante dalle richiamate tabelle ministeriali.